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CTU & ingegneria forensealphav0.1.0-alpha

Accertamento tecnico preventivo e ATP conciliativo (c.p.c. 696, 696-bis)

Inquadra l'istruzione preventiva nel processo civile (c.p.c. artt. 696, 696-bis): accertamento tecnico preventivo (urgenza, cause e danni, sospensione 6 mesi) e consulenza tecnica preventiva conciliativa (verbale con efficacia di titolo esecutivo). Non instaura il procedimento.

Riferimenti normativi
  • Codice di procedura civile (R.D. 1443/1940) - artt. 696 e 696-bis
  • Articoli richiamati: 692-695 (procedimento), 191-197 (disciplina CTU) (richiamati)
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accertamento-tecnico-preventivoatpconsulenza-tecnica-preventivacodice-procedura-civilectu

Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva (c.p.c. 696, 696-bis)

Quando usare questa skill

Usala quando un ingegnere che opera (o e' in procinto di operare) come CTU, oppure un avvocato/parte, deve inquadrare l'istruzione preventiva nel processo civile secondo gli artt. 696 e 696-bis del Codice di procedura civile:

  • scegliere tra accertamento tecnico preventivo / ispezione giudiziale (art. 696) e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis);
  • inquadrare presupposti, procedimento, sospensione, tentativo di conciliazione ed efficacia del verbale.

Per la relazione del CTU nel merito (artt. 191-201) usa relazione-peritale-ctu-cpc; per la liquidazione dei compensi del CTU usa compensi-ctu-dpr115. Questa skill copre la fase preventiva (ATP e ATP conciliativo).

Due strumenti dell'istruzione preventiva

  • Accertamento tecnico preventivo / ispezione giudiziale (art. 696): presuppone l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita'/condizione di cose (o, ricorrendone l'urgenza, sulla persona). E' uno strumento di conservazione della prova.
  • Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis): richiedibile anche fuori dai casi di urgenza dell'art. 696, c. 1, per l'accertamento e la determinazione dei crediti da inadempimento contrattuale o fatto illecito. Ha funzione deflattiva/conciliativa.

Accertamento tecnico preventivo (art. 696)

  • Oggetto esteso (c. 2): puo' comprendere anche valutazioni su cause e danni relativi all'oggetto della verifica.
  • Procedimento (c. 3): il giudice provvede nelle forme degli artt. 694-695 (in quanto applicabili), nomina il CTU e fissa l'inizio delle operazioni.
  • Sospensione (c. 4): il conferimento dell'incarico (o, se successivo, il giuramento) sospende il procedimento fino al deposito della CTU e comunque non oltre sei mesi; la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
  • Definizione (c. 5): con il deposito della CTU; segue la liquidazione di onorario e spese dell'ausiliario.

Consulenza tecnica preventiva conciliativa (art. 696-bis)

  • Il consulente, prima di depositare la relazione, tenta - ove possibile - la conciliazione delle parti.
  • Se le parti si conciliano: si forma processo verbale; il giudice gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo (espropriazione, esecuzione in forma specifica, iscrizione di ipoteca giudiziale). Il verbale e' esente dall'imposta di registro.
  • Se la conciliazione non riesce: ciascuna parte puo' chiedere che la relazione sia acquisita nel successivo giudizio di merito.
  • Si applicano gli artt. da 191 a 197 in quanto compatibili (nomina, giuramento, operazioni con parti/CTP, verbale, relazione).

Cosa NON fa (limiti)

  • Non instaura il procedimento, non redige il ricorso ex art. 696/696-bis ne' la relazione tecnica.
  • Non fornisce il contenuto tecnico/di merito della consulenza (cfr. relazione-peritale-ctu-cpc).
  • Non sostituisce il giudice, l'avvocato ne' il CTU; non copre il rito e i termini di dettaglio del procedimento cautelare (artt. 692-695).

Sotto-attivita'

Task Descrizione
scegli-strumento-preventivo Aiuta a scegliere tra ATP/ispezione giudiziale (art. 696) e consulenza tecnica preventiva conciliativa (art. 696-bis) in base a urgenza e finalita'
imposta-procedimento-atp Inquadra procedimento, sospensione (6 mesi), tentativo di conciliazione ed efficacia del verbale/relazione

Riferimenti normativi

  • Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) - art. 696 (accertamento tecnico e ispezione giudiziale preventivi; cause e danni; sospensione fino al deposito CTU, non oltre 6 mesi), art. 696-bis (consulenza tecnica preventiva conciliativa; verbale con efficacia di titolo esecutivo esente da imposta di registro; acquisizione nel merito; richiamo artt. 191-197). Testo aggiornato alla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
  • Articoli richiamati (non riprodotti): 692-695 (procedimento di istruzione preventiva), 191-197 (disciplina della CTU).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cpc-696-696bis.md, references/estratti/atp-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la scelta dello strumento, l'instaurazione del procedimento e la valutazione tecnica di merito restano responsabilita' del giudice, dell'avvocato e del CTU, sul testo vigente degli artt. 696/696-bis. La skill non sostituisce tali soggetti ne' la lettura degli articoli e degli atti richiamati.