Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva (c.p.c. 696, 696-bis)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere che opera (o e' in procinto di operare) come CTU, oppure un avvocato/parte, deve inquadrare l'istruzione preventiva nel processo civile secondo gli artt. 696 e 696-bis del Codice di procedura civile:
- scegliere tra accertamento tecnico preventivo / ispezione giudiziale (art. 696) e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis);
- inquadrare presupposti, procedimento, sospensione, tentativo di conciliazione ed efficacia del verbale.
Per la relazione del CTU nel merito (artt. 191-201) usa relazione-peritale-ctu-cpc; per
la liquidazione dei compensi del CTU usa compensi-ctu-dpr115. Questa skill copre la fase
preventiva (ATP e ATP conciliativo).
Due strumenti dell'istruzione preventiva
- Accertamento tecnico preventivo / ispezione giudiziale (art. 696): presuppone l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita'/condizione di cose (o, ricorrendone l'urgenza, sulla persona). E' uno strumento di conservazione della prova.
- Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis): richiedibile anche fuori dai casi di urgenza dell'art. 696, c. 1, per l'accertamento e la determinazione dei crediti da inadempimento contrattuale o fatto illecito. Ha funzione deflattiva/conciliativa.
Accertamento tecnico preventivo (art. 696)
- Oggetto esteso (c. 2): puo' comprendere anche valutazioni su cause e danni relativi all'oggetto della verifica.
- Procedimento (c. 3): il giudice provvede nelle forme degli artt. 694-695 (in quanto applicabili), nomina il CTU e fissa l'inizio delle operazioni.
- Sospensione (c. 4): il conferimento dell'incarico (o, se successivo, il giuramento) sospende il procedimento fino al deposito della CTU e comunque non oltre sei mesi; la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
- Definizione (c. 5): con il deposito della CTU; segue la liquidazione di onorario e spese dell'ausiliario.
Consulenza tecnica preventiva conciliativa (art. 696-bis)
- Il consulente, prima di depositare la relazione, tenta - ove possibile - la conciliazione delle parti.
- Se le parti si conciliano: si forma processo verbale; il giudice gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo (espropriazione, esecuzione in forma specifica, iscrizione di ipoteca giudiziale). Il verbale e' esente dall'imposta di registro.
- Se la conciliazione non riesce: ciascuna parte puo' chiedere che la relazione sia acquisita nel successivo giudizio di merito.
- Si applicano gli artt. da 191 a 197 in quanto compatibili (nomina, giuramento, operazioni con parti/CTP, verbale, relazione).
Cosa NON fa (limiti)
- Non instaura il procedimento, non redige il ricorso ex art. 696/696-bis ne' la relazione tecnica.
- Non fornisce il contenuto tecnico/di merito della consulenza (cfr.
relazione-peritale-ctu-cpc). - Non sostituisce il giudice, l'avvocato ne' il CTU; non copre il rito e i termini di dettaglio del procedimento cautelare (artt. 692-695).
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
scegli-strumento-preventivo |
Aiuta a scegliere tra ATP/ispezione giudiziale (art. 696) e consulenza tecnica preventiva conciliativa (art. 696-bis) in base a urgenza e finalita' |
imposta-procedimento-atp |
Inquadra procedimento, sospensione (6 mesi), tentativo di conciliazione ed efficacia del verbale/relazione |
Riferimenti normativi
- Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) - art. 696 (accertamento tecnico e ispezione giudiziale preventivi; cause e danni; sospensione fino al deposito CTU, non oltre 6 mesi), art. 696-bis (consulenza tecnica preventiva conciliativa; verbale con efficacia di titolo esecutivo esente da imposta di registro; acquisizione nel merito; richiamo artt. 191-197). Testo aggiornato alla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
- Articoli richiamati (non riprodotti): 692-695 (procedimento di istruzione preventiva), 191-197 (disciplina della CTU).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cpc-696-696bis.md,
references/estratti/atp-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la scelta dello strumento, l'instaurazione del procedimento e la valutazione tecnica di merito restano responsabilita' del giudice, dell'avvocato e del CTU, sul testo vigente degli artt. 696/696-bis. La skill non sostituisce tali soggetti ne' la lettura degli articoli e degli atti richiamati.