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Attestato di prestazione energetica (APE): obblighi e sanzioni (D.Lgs. 192/2005)

Inquadra gli obblighi dell'attestato di prestazione energetica (APE) - D.Lgs. 192/2005 artt. 6, 15: quando e' dovuto, dotazione e consegna, annuncio con classe energetica, validita' 10 anni e sanzioni (700-4200 euro al tecnico; 3.000-18.000 mancata dotazione). Non redige l'APE.

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - artt. 6 (APE, rilascio e affissione) e 15 (sanzioni)
  • Decreti attuativi (DM 26 giugno 2015 - Linee guida APE; metodologie ex art. 4) e DPR 74/2013, DPR 75/2013 (richiamati)
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Attestato di prestazione energetica (APE): obblighi e sanzioni (D.Lgs. 192/2005)

Quando usare questa skill

Usala quando un ingegnere o professionista (o un proprietario/agenzia) deve inquadrare gli obblighi relativi all'attestato di prestazione energetica (APE) in una compravendita, locazione o per un nuovo edificio, secondo gli artt. 6 e 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192:

  • stabilire quando l'APE e' dovuto e chi lo produce;
  • gestire dotazione, consegna, clausola contrattuale e annuncio commerciale;
  • conoscere validita' e sanzioni.

Per la prestazione dell'involucro (trasmittanza) usa trasmittanza-termica-opache-dm2015; per la diagnosi energetica delle imprese usa diagnosi-energetica-dlgs102; per l'esercizio degli impianti termici usa esercizio-controllo-impianti-termici-dpr74. Questa skill copre l'APE (dotazione/obblighi/sanzioni), non il calcolo.

Quando serve l'APE e chi lo produce (art. 6, c. 1-2)

  • L'APE e' rilasciato per edifici/unita' costruiti, venduti o locati a nuovo locatario.
  • Nuovi edifici e ristrutturazioni importanti: dotati di APE prima del certificato di agibilita' (a cura del costruttore); esistenti: a cura del proprietario.
  • In vendita/locazione: il proprietario rende disponibile l'APE al potenziale acquirente/locatario all'avvio delle trattative e lo consegna al termine; per la vendita/locazione prima della costruzione, APE entro quindici giorni dalla richiesta di agibilita'.

Clausola nel contratto (art. 6, c. 3)

  • Nei contratti di compravendita e nelle nuove locazioni soggetti a registrazione: clausola di avvenuta ricezione dell'APE e copia allegata (tranne locazione di singole unita').
  • Omessa dichiarazione/allegazione: sanzione in solido 3.000-18.000 euro (locazione di singole unita' 1.000-4.000 euro, ridotta a meta' se la durata non eccede tre anni); resta l'obbligo di presentare dichiarazione/copia entro quarantacinque giorni.

Validita', edifici pubblici, annuncio (art. 6, c. 5-8, 10)

  • Validita': massimo dieci anni, aggiornato a ogni intervento che cambia la classe energetica; decade il 31 dicembre dell'anno successivo se non si rispettano i controlli di efficienza (DPR 74/2013 e 75/2013).
  • Edifici PA aperti al pubblico > 500 m² (dal 9/7/2015 > 250 m²): APE affisso all'ingresso (c. 6-7).
  • Annuncio commerciale (salvo residenziali usati < 4 mesi/anno): riporta indici di prestazione (involucro e globale) e classe energetica (c. 8).
  • La dotazione non e' dovuta se c'e' gia' un APE in corso di validita' (c. 10).

Sanzioni (art. 15)

  • Professionista che rilascia un APE senza i criteri dell'art. 6: 700-4200 euro (c. 3), con comunicazione all'ordine/collegio.
  • Costruttore/proprietario che non dota di APE nuovi edifici/ristrutturazioni importanti: 3.000-18.000 euro (c. 7). Vendita senza APE: 3.000-18.000 euro (c. 8). Nuova locazione senza APE: 300-1.800 euro (c. 9).
  • Annuncio senza i parametri energetici: 500-3.000 euro (c. 10).
  • L'APE e' reso come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000), con controlli ex art. 71 e sanzioni penali ex art. 76 in caso di falso (c. 1-2).

Cosa NON fa (limiti)

  • Non calcola, non redige e non certifica l'APE (attivita' del tecnico abilitato).
  • Non riproduce le metodologie di calcolo e i modelli (DM 26 giugno 2015 - Linee guida APE; metodologie ex art. 4; UNI/TS 11300): vi rinvia.
  • Non applica le sanzioni (autorita' competenti: regioni/comuni) e non tratta i requisiti minimi di progetto (art. 3, 4) ne' la relazione tecnica (art. 8) se non come richiamo.

Sotto-attivita'

Task Descrizione
verifica-obbligo-ape Stabilisce se l'APE e' dovuto (nuovo edificio, vendita, locazione), chi lo produce e i tempi/adempimenti (dotazione, consegna, clausola, annuncio)
inquadra-sanzioni-ape Individua la sanzione applicabile (art. 6 c. 3 e art. 15) per mancata dotazione, omessa clausola/allegazione o annuncio senza parametri

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - art. 6 (APE: rilascio, dotazione prima dell'agibilita', disponibilita' e consegna, clausola e allegazione con sanzioni, validita' 10 anni, affissione edifici pubblici, annuncio commerciale, contenuti e sistema informativo/catasto), art. 15 (sanzioni: DSAN ex DPR 445/2000; professionista 700-4200; mancata dotazione 3.000-18.000; locazione 300-1.800; annuncio 500-3.000).
  • Richiamati (non riprodotti): decreti attuativi (DM 26 giugno 2015 Linee guida APE; metodologie ex art. 4), DPR 74/2013 e DPR 75/2013, DPR 445/2000 (artt. 47, 71, 76).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-192-2005-artt-6-15.md, references/estratti/ape-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la redazione, il calcolo e la certificazione dell'APE restano del tecnico abilitato, e l'irrogazione delle sanzioni delle autorita' competenti (regioni/comuni), sul testo vigente del D.Lgs. 192/2005 e sui decreti attuativi. La skill non sostituisce tali soggetti ne' la lettura degli artt. 6/15 e delle Linee guida APE.