Attestato di prestazione energetica (APE): obblighi e sanzioni (D.Lgs. 192/2005)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere o professionista (o un proprietario/agenzia) deve inquadrare gli obblighi relativi all'attestato di prestazione energetica (APE) in una compravendita, locazione o per un nuovo edificio, secondo gli artt. 6 e 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192:
- stabilire quando l'APE e' dovuto e chi lo produce;
- gestire dotazione, consegna, clausola contrattuale e annuncio commerciale;
- conoscere validita' e sanzioni.
Per la prestazione dell'involucro (trasmittanza) usa trasmittanza-termica-opache-dm2015;
per la diagnosi energetica delle imprese usa diagnosi-energetica-dlgs102; per l'esercizio
degli impianti termici usa esercizio-controllo-impianti-termici-dpr74. Questa skill copre
l'APE (dotazione/obblighi/sanzioni), non il calcolo.
Quando serve l'APE e chi lo produce (art. 6, c. 1-2)
- L'APE e' rilasciato per edifici/unita' costruiti, venduti o locati a nuovo locatario.
- Nuovi edifici e ristrutturazioni importanti: dotati di APE prima del certificato di agibilita' (a cura del costruttore); esistenti: a cura del proprietario.
- In vendita/locazione: il proprietario rende disponibile l'APE al potenziale acquirente/locatario all'avvio delle trattative e lo consegna al termine; per la vendita/locazione prima della costruzione, APE entro quindici giorni dalla richiesta di agibilita'.
Clausola nel contratto (art. 6, c. 3)
- Nei contratti di compravendita e nelle nuove locazioni soggetti a registrazione: clausola di avvenuta ricezione dell'APE e copia allegata (tranne locazione di singole unita').
- Omessa dichiarazione/allegazione: sanzione in solido 3.000-18.000 euro (locazione di singole unita' 1.000-4.000 euro, ridotta a meta' se la durata non eccede tre anni); resta l'obbligo di presentare dichiarazione/copia entro quarantacinque giorni.
Validita', edifici pubblici, annuncio (art. 6, c. 5-8, 10)
- Validita': massimo dieci anni, aggiornato a ogni intervento che cambia la classe energetica; decade il 31 dicembre dell'anno successivo se non si rispettano i controlli di efficienza (DPR 74/2013 e 75/2013).
- Edifici PA aperti al pubblico > 500 m² (dal 9/7/2015 > 250 m²): APE affisso all'ingresso (c. 6-7).
- Annuncio commerciale (salvo residenziali usati < 4 mesi/anno): riporta indici di prestazione (involucro e globale) e classe energetica (c. 8).
- La dotazione non e' dovuta se c'e' gia' un APE in corso di validita' (c. 10).
Sanzioni (art. 15)
- Professionista che rilascia un APE senza i criteri dell'art. 6: 700-4200 euro (c. 3), con comunicazione all'ordine/collegio.
- Costruttore/proprietario che non dota di APE nuovi edifici/ristrutturazioni importanti: 3.000-18.000 euro (c. 7). Vendita senza APE: 3.000-18.000 euro (c. 8). Nuova locazione senza APE: 300-1.800 euro (c. 9).
- Annuncio senza i parametri energetici: 500-3.000 euro (c. 10).
- L'APE e' reso come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000), con controlli ex art. 71 e sanzioni penali ex art. 76 in caso di falso (c. 1-2).
Cosa NON fa (limiti)
- Non calcola, non redige e non certifica l'APE (attivita' del tecnico abilitato).
- Non riproduce le metodologie di calcolo e i modelli (DM 26 giugno 2015 - Linee guida APE; metodologie ex art. 4; UNI/TS 11300): vi rinvia.
- Non applica le sanzioni (autorita' competenti: regioni/comuni) e non tratta i requisiti minimi di progetto (art. 3, 4) ne' la relazione tecnica (art. 8) se non come richiamo.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
verifica-obbligo-ape |
Stabilisce se l'APE e' dovuto (nuovo edificio, vendita, locazione), chi lo produce e i tempi/adempimenti (dotazione, consegna, clausola, annuncio) |
inquadra-sanzioni-ape |
Individua la sanzione applicabile (art. 6 c. 3 e art. 15) per mancata dotazione, omessa clausola/allegazione o annuncio senza parametri |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - art. 6 (APE: rilascio, dotazione prima dell'agibilita', disponibilita' e consegna, clausola e allegazione con sanzioni, validita' 10 anni, affissione edifici pubblici, annuncio commerciale, contenuti e sistema informativo/catasto), art. 15 (sanzioni: DSAN ex DPR 445/2000; professionista 700-4200; mancata dotazione 3.000-18.000; locazione 300-1.800; annuncio 500-3.000).
- Richiamati (non riprodotti): decreti attuativi (DM 26 giugno 2015 Linee guida APE; metodologie ex art. 4), DPR 74/2013 e DPR 75/2013, DPR 445/2000 (artt. 47, 71, 76).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-192-2005-artt-6-15.md,
references/estratti/ape-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la redazione, il calcolo e la certificazione dell'APE restano del tecnico abilitato, e l'irrogazione delle sanzioni delle autorita' competenti (regioni/comuni), sul testo vigente del D.Lgs. 192/2005 e sui decreti attuativi. La skill non sostituisce tali soggetti ne' la lettura degli artt. 6/15 e delle Linee guida APE.