Attrezzature a pressione in esercizio: messa in servizio e verifiche (D.M. 329/2004)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, datore di lavoro o utilizzatore deve impostare la messa in servizio o la riqualificazione periodica di attrezzature e insiemi a pressione in esercizio (fase post-marcatura CE), secondo il D.M. 1 dicembre 2004, n. 329:
- individuare cosa rientra e quali verifiche si applicano;
- impostare la verifica di messa in servizio e la dichiarazione di messa in servizio;
- inquadrare la riqualificazione periodica (integrità + funzionamento), la periodicità e le esenzioni.
Questa skill copre la fase di esercizio (DM 329/2004), distinta dalla marcatura CE di immissione sul mercato (D.Lgs. 93/2000, direttiva PED): per la classificazione e la conformità dell'attrezzatura nuova vedi
ped-classificazione-conformita. Per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex art. 71 D.Lgs. 81/2008 vediverifiche-periodiche-attrezzature-dlgs81.
Nota istituzionale: l'ISPESL citato nel testo storico è soppresso; le sue funzioni sono oggi attribuite all'INAIL (D.L. 78/2010).
Campo di applicazione e tipi di verifica (art. 1)
- Ambito (c. 1): attrezzature/insiemi a pressione ex D.Lgs. 93/2000; attrezzature preesistenti al 29/5/2002 (omologate ISPESL o da classificare); recipienti semplici ex D.Lgs. 311/1991.
- Verifiche (c. 2): primo impianto/messa in servizio; periodiche; riqualificazione periodica; riparazione o modifica.
Verifica di messa in servizio (art. 4) ed esclusioni (art. 5)
- Quando (art. 4, c. 1): dovuta solo se l'attrezzatura/insieme è installato e assemblato dall'utilizzatore sull'impianto; su richiesta dell'azienda utilizzatrice (c. 2).
- Esito: attestazione dei risultati; in caso di esito negativo, divieto di messa in servizio (c. 3); temporanea messa in funzione ammessa ai soli fini della verifica (c. 4).
- Esclusioni (art. 5): attrezzature già escluse dall'art. 2; estintori portatili e bombole per respiratori; recipienti semplici con PS ≤ 12 bar e PS·V < 8000 bar·l; insiemi con verifiche di accessori già effettuate da organismo notificato/ispettorato.
Dichiarazione di messa in servizio (art. 6)
- A chi: l'utilizzatore la invia all'ISPESL (oggi INAIL) e alla USL/ASL (c. 1).
- Contenuto (c. 1): elenco attrezzature (pressione, temperatura, capacità, fluido); relazione tecnica con schema d'impianto; dichiarazione di installazione conforme al manuale d'uso; verbale della verifica art. 4 ove prescritta; elenco componenti in scorrimento viscoso / fatica oligociclica.
- Dichiarazione cumulativa per attrezzature in serie (GPL ≤ 13 m³; criogenici ≤ 35 m³), semestrale (c. 2); accessori seguono l'attrezzatura protetta (c. 3); per gli esclusi ex art. 5, consente l'attivazione con attestazione dell'utilizzatore (c. 4).
Riqualificazione periodica (art. 10) ed esenzioni (art. 11)
- Cosa (c. 1-2): classificazione per categorie (all. II D.Lgs. 93/2000); comprende verifiche di integrità (art. 12) e di funzionamento (art. 13).
- Periodicità (c. 3): nelle tabelle degli allegati A e B; ridotta se il fabbricante indica intervalli inferiori (corrosione/erosione). Accessori con la stessa periodicità (c. 4). Deroghe/ispezioni alternative equivalenti previa autorizzazione del Ministero (c. 5).
- Esenzioni (art. 11): soglie di PS e PS·V per fluidi del gruppo 2, recipienti frigoriferi, vapore autoproduttori/non, generatori di acetilene, estintori portatili, ecc.
Verifica di funzionamento (art. 13)
- Rispondenza dell'uso effettivo alla dichiarazione di messa in servizio/istruzioni del fabbricante (c. 1 lett. a);
- Funzionalità degli accessori di sicurezza (prove a banco/simulazioni/in opera); per le valvole di sicurezza, accertamento della taratura entro i limiti del fabbricante e delle periodicità di riqualificazione (c. 1 lett. b).
Cosa NON fa (limiti)
- Non esegue le verifiche (primo impianto, riqualificazione, funzionamento) né rilascia attestazioni/verbali: le eseguono INAIL/ASL o i soggetti abilitati.
- Non redige la dichiarazione di messa in servizio né la relazione tecnica di impianto.
- Non riproduce le tabelle di periodicità (allegati A e B) né gli articoli non trascritti (artt. 2, 3, 12): rinvia all'atto, agli allegati e al manuale d'uso del fabbricante.
- Non sostituisce l'utilizzatore/datore di lavoro, il soggetto verificatore né il fabbricante;
non tratta la marcatura CE (→
ped-classificazione-conformita).
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|---|
imposta-messa-in-servizio |
Verifica se è dovuta la verifica di messa in servizio (art. 4/5) e compone i contenuti della dichiarazione di messa in servizio (art. 6) |
imposta-riqualificazione-periodica |
Inquadra la riqualificazione periodica (integrità + funzionamento), la periodicità (allegati A/B) e le esenzioni (art. 11) |
Riferimenti normativi
- D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 - art. 1 (campo di applicazione, tipi di verifica), art. 4 (verifica di primo impianto/messa in servizio), art. 5 (esclusioni), art. 6 (dichiarazione di messa in servizio), art. 10 (riqualificazione periodica), art. 11 (esenzioni), art. 13 (verifica di funzionamento).
- Richiamati (non riprodotti): D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 (PED, allegato II categorie),
D.Lgs. 311/1991 (recipienti semplici), allegati A e B (periodicità), artt. 2, 3, 12;
DM 11 aprile 2011 e art. 71 D.Lgs. 81/2008 per le verifiche periodiche delle attrezzature
di lavoro (→
verifiche-periodiche-attrezzature-dlgs81).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dm-329-2004-artt-1-4-5-6-10-11-13.md,
references/estratti/attrezzature-pressione-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: le verifiche, la dichiarazione di messa in servizio e la gestione dell'esercizio restano responsabilità dell'utilizzatore/datore di lavoro, del soggetto verificatore (INAIL/ASL/soggetti abilitati) e del fabbricante, sul testo vigente del D.M. 329/2004 e dei suoi allegati. La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura degli articoli e delle tabelle di periodicità.