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Barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/1989 + DM 236/1989)

Determina l'obbligo e il livello (accessibilita'/visitabilita'/adattabilita') di un edificio privato o ERP secondo la L. 13/1989 e il DM 236/1989, per categoria di edificio, con i criteri di progettazione. Non riproduce i valori dimensionali (art. 8, in formato grafico).

Riferimenti normativi
  • Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - artt. 1 e 7
  • D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 - artt. 2, 3, 4, 8
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Barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/1989 + DM 236/1989)

Quando usare questa skill

Usala quando un ingegnere, architetto, geometra o ufficio tecnico deve determinare gli obblighi di superamento delle barriere architettoniche per un edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, il livello di qualita' richiesto e i criteri di progettazione, secondo la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e il D.M. 14 giugno 1989, n. 236:

  • stabilire quando scatta l'obbligo di progettazione conforme;
  • individuare il livello (accessibilita', visitabilita', adattabilita') per la categoria di edificio;
  • impostare i criteri di progettazione e il regime abilitativo delle opere di adattamento.

Per gli edifici e spazi pubblici si applica il DPR 503/1996 (non trattato qui); per l'accessibilita' digitale di siti e app vedi accessibilita-siti-app-l4-2004.

Obbligo di progettazione (L. 13/1989, art. 1)

I progetti di nuovi edifici e di ristrutturazione di interi edifici (compresa l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata) devono osservare le prescrizioni tecniche del DM 236/1989. La progettazione deve comunque prevedere: predisposizione per meccanismi di accesso ai piani superiori (servoscala); idonei accessi alle parti comuni e alle singole unita'; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento; ascensore per ogni scala principale negli edifici con piu' di tre livelli fuori terra.

I tre livelli di qualita' (DM 236/1989, artt. 2-3)

  • Accessibilita' (livello massimo, fruizione totale e immediata): va garantita per gli spazi esterni (almeno un percorso fruibile) e le parti comuni; per almeno il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata (min. 1 per intervento); per gli ambienti per attivita' sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive); per le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio.
  • Visitabilita' (accessibilita' limitata a una parte): ogni unita' immobiliare deve essere almeno visitabile. Nel residenziale ordinario basta che soggiorno (o pranzo), un servizio igienico e i percorsi di collegamento siano accessibili; nelle sedi di riunioni/spettacoli/ristorazione almeno una zona per il pubblico e un servizio igienico accessibili.
  • Adattabilita' (livello ridotto, "accessibilita' differita"): predisposizione progettuale a diventare accessibile con opere successive limitate.

Deroga ascensore: negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e' consentita la deroga all'installazione, purche' resti possibile installarlo in seguito; l'ascensore va comunque installato quando l'accesso alla piu' alta unita' immobiliare comporta il superamento di piu' di tre livelli.

Criteri di progettazione (DM 236/1989, art. 4)

L'art. 4 detta i criteri qualitativi per: porte (luce netta e spazi di manovra adeguati alla sedia a ruote; evitare porte girevoli/a ritorno automatico non ritardato); servizi igienici (accostamento laterale alla tazza e frontale al lavabo a mensola; corrimano e campanello di emergenza); scale, rampe, ascensore, corridoi e spazi di manovra della sedia a ruote, con piattaforma di distribuzione ai collegamenti verticali.

Valori dimensionali (DM 236/1989, art. 8) - limite di resa

I valori numerici (pendenza delle rampe, luce netta delle porte, dimensioni della cabina dell'ascensore, spazi di manovra della sedia a ruote, altezze di comandi e maniglie) sono fissati nell'art. 8 come "Parte di provvedimento in formato grafico": non sono nel testo Normattiva e vanno letti sull'atto (schemi grafici dell'art. 8). Vanno inoltre verificate le soluzioni conformi (art. 5).

Regime abilitativo (L. 13/1989, art. 7)

Le opere di adattamento (art. 2 L. 13/1989) seguono un regime abilitativo semplificato (oggi coordinato con il DPR 380/2001); rampe o ascensori esterni e i manufatti che alterano la sagoma dell'edificio possono richiedere il titolo abilitativo ordinario.

Cosa NON fa (limiti)

  • Non riproduce i valori dimensionali (art. 8, formato grafico): pendenza rampe, luce porte, cabina ascensore, spazi di manovra, altezze - da leggere sull'atto.
  • Non redige la relazione/asseverazione di conformita' ne' sostituisce il progettista e l'ufficio tecnico comunale.
  • Non copre gli edifici/spazi pubblici (DPR 503/1996) ne' l'accessibilita' digitale (accessibilita-siti-app-l4-2004); non tratta la disciplina regionale/comunale di dettaglio.

Sotto-attivita'

Task Descrizione
individua-livello-accessibilita Individua l'obbligo e il livello richiesto (accessibilita'/visitabilita'/adattabilita') per la categoria di edificio
imposta-criteri-progettazione Imposta i criteri di progettazione (porte, servizi, scale, rampe, ascensore) e rinvia ai valori dimensionali dell'art. 8

Riferimenti normativi

  • Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - art. 1 (obbligo di progettazione conforme e delega delle prescrizioni tecniche), art. 7 (regime abilitativo delle opere di adattamento).
  • D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 - art. 2 (definizioni), art. 3 (tre livelli e applicazione per categoria di edificio), art. 4 (criteri di progettazione), art. 8 (specifiche funzionali e dimensionali, in formato grafico).
  • Coordinamento: DPR 380/2001 (titolo abilitativo); DPR 503/1996 (edifici pubblici, non trattato).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/l13-dm236-1989.md, references/estratti/barriere-architettoniche-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: l'individuazione del livello, la progettazione e l'asseverazione di conformita' restano responsabilita' del progettista e dell'ufficio tecnico comunale, sulle prescrizioni vigenti (inclusi i valori dimensionali dell'art. 8). La skill non sostituisce il progettista, l'ufficio tecnico ne' la lettura del DM 236/1989 (in particolare l'art. 8 in formato grafico) e della normativa regionale/comunale applicabile.