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Cantieri stradali e occupazione della sede stradale (CdS artt. 20, 21)

Inquadra l'occupazione della sede stradale e i cantieri stradali (CdS, D.Lgs. 285/1992): divieto/ammissibilita' per tipo di strada, chioschi e marciapiedi (art. 20); apertura di opere/depositi/cantieri con preventiva autorizzazione, sicurezza e segnalazione (art. 21).

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) - art. 20 (occupazione della sede stradale)
  • D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) - art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali)
Tag
codice-della-stradadlgs-285-1992cantieri-stradalioccupazione-suolosegnaletica-temporaneamobilita

Cantieri stradali e occupazione della sede stradale (CdS artt. 20, 21)

Quando usare questa skill

Usala quando devi inquadrare l'occupazione della sede stradale o l'apertura di un cantiere stradale, ancorandola al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992):

  • occupazione della sede stradale - art. 20: vietata ogni occupazione (fiere, mercati, veicoli, baracche, tende) sulle strade di tipo A, B, C, D; ammessa a condizioni sulle strade di tipo E ed F (itinerario alternativo per il traffico, o nelle zone di rilevanza storico-ambientale senza intralcio/pregiudizio alla sicurezza) (c. 1); chioschi/edicole/installazioni fuori dei centri abitati non consentiti sulle fasce di rispetto (c. 2); nei centri abitati occupazione dei marciapiedi fino a meta' della larghezza, in adiacenza ai fabbricati, lasciando >= 2 m liberi per i pedoni, fuori dai triangoli di visibilita' (c. 3); sanzione 173-694 euro e obbligo di rimozione delle opere abusive (cc. 4-5);
  • opere, depositi e cantieri stradali - art. 21: e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri (anche temporanei) su strade/pertinenze/fasce di rispetto/aree di visibilita' senza preventiva autorizzazione o concessione dell'ente competente (art. 26) (c. 1); obbligo di adottare gli accorgimenti per la sicurezza e la fluidita' della circolazione, mantenerli efficienti giorno e notte e rendere visibile il personale addetto (c. 2); il regolamento stabilisce delimitazione, segnalazione e modalita' di svolgimento (c. 3); sanzione 866-3.464 euro e obbligo di rimozione delle opere (cc. 4-5).

Non e' una skill operativa: non rilascia autorizzazioni, non redige il piano di segnaletica temporanea e non riproduce il regolamento/disciplinare tecnico.

Cosa NON fa (limiti)

  • Non rilascia autorizzazioni/concessioni (art. 26): rinvia all'ente proprietario/ gestore della strada.
  • Non redige il piano di segnaletica temporanea ne' gli schemi di cantiere.
  • Non riproduce il Regolamento (DPR 495/1992, artt. 30-43) ne' il disciplinare tecnico DM 10/7/2002 (schemi segnaletici): rinvio.
  • Non tratta la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali (D.Lgs. 81/2008, POS, coordinatori): skill dedicate; fuori perimetro.
  • Non riproduce la classificazione delle strade (art. 2) ne' la disciplina delle fasce/distanze (artt. 16-18): citate come rinvio.

Sotto-attivita'

Task Descrizione
inquadra-cantiere-stradale Verifica l'obbligo di preventiva autorizzazione/concessione (art. 21, art. 26) e gli obblighi di sicurezza/segnalazione del cantiere, con il rinvio al regolamento
inquadra-occupazione-suolo Inquadra l'ammissibilita' dell'occupazione della sede stradale per tipo di strada e i limiti per chioschi/marciapiedi (art. 20)

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) - artt. 20 (occupazione della sede stradale) e 21 (opere, depositi e cantieri stradali); richiamati gli artt. 2 (classificazione strade), 18 (fasce/visibilita'), 26 (autorizzazioni/ concessioni), il Regolamento DPR 495/1992 (artt. 30-43) e il DM 10/7/2002 (disciplinare segnaletica temporanea).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cds-285-1992-20-21.md, references/estratti/cantieri-stradali-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: il rilascio delle autorizzazioni/concessioni, la redazione del piano di segnaletica temporanea e l'applicazione del regolamento e del disciplinare tecnico restano in capo all'ente proprietario/gestore della strada e al tecnico/impresa esecutrice. Non sostituisce questi soggetti ne' la lettura degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada, del Regolamento DPR 495/1992 e del DM 10/7/2002.