Collaudo e verifica di conformita' - D.Lgs. 36/2023 art. 116
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare la fase di collaudo/verifica di conformita' che chiude un contratto pubblico e ancorarla al D.Lgs. 36/2023, art. 116:
- distinguere il collaudo (per i lavori) dalla verifica di conformita' (per servizi e forniture) e la loro funzione: certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, degli obiettivi e dei tempi (c. 1);
- i termini - art. 116 c. 2: completamento entro 6 mesi dall'ultimazione (elevabile a 1 anno per i casi di particolare complessita' dell'allegato II.14; riducibile per opere di limitata complessita'); il certificato ha carattere provvisorio e diventa definitivo dopo 2 anni, con approvazione tacita;
- la responsabilita' dell'appaltatore per vizi e difformita' (anche riconoscibili) denunciati prima che il certificato diventi definitivo, salvo l'art. 1669 c.c. (c. 3);
- la nomina dei collaudatori (da 1 a 3, requisiti di moralita', competenza, professionalita' e indipendenza), il collaudatore statico e la segreteria tecnica (cc. 4, 4-bis, 4-ter);
- la verifica di conformita' per servizi/forniture da parte del RUP o del direttore dell'esecuzione (c. 5);
- le incompatibilita' all'incarico (c. 6) e il rinvio all'allegato II.14 per le modalita'/tempi e i casi di certificato di regolare esecuzione (CRE) (c. 7), con le regole su tempi, documenti finali e accertamenti di laboratorio non soggetti a ribasso (cc. 8-11).
Sul versante contabile della chiusura, la skill segnala anche la deroga temporanea in vigore dal 21 agosto 2026: l'art. 1-bis del D.L. 107/2026 (inserito dalla L. 7 agosto 2026, n. 152) autorizza le stazioni appaltanti, su richiesta dell'appaltatore, a sospendere il recupero dell'anticipazione dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023 negli appalti di lavori in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con esclusione degli interventi finanziati anche solo in parte con risorse PNRR. Poiche' l'art. 125 c. 7 lega il certificato di pagamento della rata di saldo all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', alla chiusura del contratto puo' residuare una quota di anticipazione non recuperata. Il testo dell'art. 1-bis non menziona l'art. 116 e non contiene alcuna disposizione su termini del collaudo, natura del certificato o responsabilita' per vizi.
Non e' una skill che redige atti: non compila il certificato di collaudo/CRE, non riproduce l'allegato II.14, non nomina i collaudatori e non sostituisce la stazione appaltante, il RUP o l'organo di collaudo.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige il certificato di collaudo, il certificato di verifica di conformita' ne' il CRE: fornisce lo schema di riferimento normativo.
- Non riproduce l'allegato II.14 (modalita' tecniche, tempi, casi di CRE, compensi) ne' l'allegato II.15 (costi degli accertamenti di laboratorio): sono citati.
- Non nomina i collaudatori ne' verifica in concreto i requisiti/incompatibilita' (art. 16, conflitto di interesse): fornisce l'elenco dei casi.
- Non tratta il collaudo statico strutturale (DPR 380 art. 67): coperto da
denuncia-opere-strutturali-l1086.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-collaudo-termini |
Distingue collaudo/verifica di conformita' e ricostruisce i termini e la natura del certificato (provvisorio/definitivo), con la responsabilita' dell'appaltatore (art. 116 cc. 1-3, 7) |
verifica-collaudatori-incompatibilita |
Inquadra la nomina dei collaudatori/verificatori (numero, requisiti) e i casi di incompatibilita' all'incarico (art. 116 cc. 4-6) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) - art. 116 (Collaudo e verifica di conformita'); rinvio all'allegato II.14 (modalita'/CRE) e all'allegato II.15 (costi accertamenti).
- L. 7 agosto 2026, n. 152 (conversione del D.L. 26 giugno 2026, n. 107; GU Serie generale n. 192 del 20/8/2026) - art. 1-bis del D.L. 107/2026, con il testo dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023 riportato nei "Riferimenti normativi" della stessa GU. Deroga a termine: scade il 31 dicembre 2026.
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-36-2023-art-116.md,
references/fonti/l-152-2026-gu-192.md,
references/estratti/collaudo-verifica-checklist.md,
references/estratti/l-152-2026-sospensione-recupero-anticipazione.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la nomina dei collaudatori, lo svolgimento del collaudo/verifica, la redazione del certificato o del CRE e ogni determinazione sul caso concreto restano in capo alla stazione appaltante, al RUP e all'organo di collaudo/verifica, con l'allegato II.14. Non sostituisce la stazione appaltante, il RUP ne' l'organo di collaudo, ne' la lettura dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.