Contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese - D.Lgs. 102/2014 art. 9
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare gli obblighi di contabilizzazione del calore e di ripartizione delle spese in un edificio o condominio con impianto centralizzato o allacciamento a teleriscaldamento/teleraffrescamento, ancorandoli al D.Lgs. 102/2014, art. 9, comma 5 (e commi 5-bis/5-ter/5-quater):
- contatore di fornitura (lett. a): allo scambiatore di collegamento alla rete o al punto di fornitura dell'edificio/condominio (obbligo dal 30/6/2017);
- sotto-contatori per ciascuna unita' immobiliare (lett. b): obbligatori ove tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi (metodologia UNI EN 15459); i casi di impossibilita'/inefficienza vanno motivati in relazione tecnica del progettista o tecnico abilitato;
- in alternativa (lett. c): sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (ripartitori) per corpo scaldante, salvo inefficienza in termini di costi (UNI EN 15459);
- ripartizione delle spese (lett. d): quota di almeno il 50% ai prelievi volontari di energia termica; la quota residua per millesimi, superfici, volumi o potenze installate (norma UNI 10200); prima stagione termica possibile ai soli millesimi;
- lettura da remoto entro il 1 gennaio 2027 (c. 5-bis); divieto di deroga per nuove costruzioni (c. 5-ter); guida ENEA per differenze di fabbisogno termico > 50% (c. 5-quater).
Non e' una skill di calcolo: non determina i millesimi termici ne' le quote (UNI 10200/EN 15459), non redige la relazione tecnica di esenzione ne' la tabella di ripartizione e non sostituisce il progettista/termotecnico o l'amministratore.
Cosa NON fa (limiti)
- Non calcola i millesimi termici, le quote di ripartizione ne' la verifica di efficienza in termini di costi (UNI 10200, UNI EN 15459 - non riprodotte).
- Non redige la relazione tecnica di impossibilita'/inefficienza (lett. b/c) ne' la tabella millesimale di ripartizione.
- Non riproduce i provvedimenti ARERA (commi 1-4, sistemi di misurazione intelligenti) ne' le regole di fatturazione di dettaglio.
- Non tratta la diagnosi energetica (art. 8 - vedi
diagnosi-energetica-dlgs102) ne' l'esercizio/manutenzione degli impianti termici (DPR 74/2013).
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
verifica-obbligo-contabilizzazione |
Individua gli obblighi applicabili (contatore di fornitura, sotto-contatori o ripartitori) e i presupposti di esenzione con relazione tecnica (art. 9 c. 5 a-c, 5-bis, 5-ter) |
imposta-ripartizione-spese |
Imposta lo schema di ripartizione delle spese: quota >= 50% ai prelievi volontari e quota residua (millesimi/mq/mc/potenze, UNI 10200), con i casi particolari (art. 9 c. 5 d, 5-quater) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 4/7/2014 n. 102 (efficienza energetica, dir. 2012/27/UE) - art. 9, comma 5 (contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese) e commi 5-bis (lettura da remoto), 5-ter (nuove costruzioni), 5-quater (guida ENEA).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-102-2014-art-9.md,
references/estratti/contabilizzazione-calore-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: il calcolo dei millesimi termici e delle quote, la verifica di efficienza in termini di costi, la stesura della relazione tecnica e della tabella di ripartizione e ogni scelta sul caso concreto restano in capo al progettista/termotecnico e all'amministratore/condominio, con le norme tecniche (UNI 10200, UNI EN 15459). Non sostituisce il progettista, il termotecnico ne' l'amministratore, ne' la lettura dell'art. 9 del D.Lgs. 102/2014.