Documento informatico e firme elettroniche: valore giuridico (CAD artt. 20, 21, 24)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere o professionista deve inquadrare il valore giuridico di un documento informatico (es. un elaborato firmato digitalmente, un PDF firmato, un atto in formato digitale, un deposito telematico) e i tipi di firma elettronica, secondo gli artt. 20, 21 e 24 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82):
- stabilire se il documento soddisfa la forma scritta e con quale efficacia probatoria;
- riconoscere gli atti nulli senza firma qualificata/digitale;
- verificare i requisiti della firma digitale e del certificato.
Per gli obblighi di riuso/rilascio del software delle PA (CAD artt. 68-69) usa
riuso-software-pa-cad69. Questa skill copre il documento informatico e le firme (artt. 20-24).
Valore giuridico del documento informatico (art. 20)
- Forma scritta + efficacia art. 2702 c.c. (c. 1-bis): il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 c.c.) quando vi e' apposta una firma digitale, altra firma elettronica qualificata o avanzata, oppure e' formato - previa identificazione informatica dell'autore - con un processo avente i requisiti AgID (art. 71) che garantisca sicurezza, integrita', immodificabilita' e riconducibilita' all'autore.
- Altri casi: l'idoneita' alla forma scritta e il valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio (in relazione a sicurezza, integrita', immodificabilita').
- Data e ora opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.
- Presunzione (c. 1-ter): l'uso del dispositivo di firma qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria.
Atti nulli senza firma qualificata/digitale (art. 21)
- Scritture private art. 1350, nn. 1-12, c.c. (c. 2-bis): se fatte con documento informatico, a pena di nullita' vanno sottoscritte con firma qualificata o digitale (salvo sottoscrizione autenticata). Per l'atto del n. 13: firma avanzata, qualificata o digitale (o modalita' ex art. 20, c. 1-bis).
- Atto pubblico informatico (c. 2-ter): il pubblico ufficiale sottoscrive a pena di nullita' con firma qualificata o digitale; le parti con firma avanzata/qualificata/ digitale o autografa acquisita digitalmente.
Firma digitale (art. 24)
- Univocita' (c. 1): riferimento univoco a un solo soggetto e al documento.
- Effetto (c. 2): integra e sostituisce sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi.
- Certificato qualificato (c. 3-4): al momento della sottoscrizione non scaduto, revocato o sospeso; reca validita', identificativi di titolare e certificatore ed eventuali limiti d'uso.
- Certificato revocato/scaduto/sospeso (c. 4-bis): la firma su tale certificato equivale a mancata sottoscrizione (salvo annullamento della sospensione); revoca/sospensione hanno effetto dalla pubblicazione.
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce le Linee guida AgID (art. 71, regole tecniche su formazione, firme, validazione temporale, conservazione) ne' il Reg. UE 910/2014 (eIDAS): vi rinvia.
- Non appone ne' verifica firme, non valuta la validita' del singolo atto.
- Non sostituisce il professionista, il notaio ne' il giudice; non tratta la conservazione (art. 43-44), la copia/duplicato informatico (artt. 22-23-bis) se non come richiamo.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
valuta-valore-documento |
Stabilisce se un documento informatico soddisfa la forma scritta / art. 2702 c.c. o e' liberamente valutabile (art. 20), secondo il tipo di firma |
inquadra-firma-atto |
Individua il tipo di firma richiesto (a pena di nullita' per gli atti art. 1350 c.c.) e verifica i requisiti del certificato (art. 21, 24) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - art. 20 (validita' ed efficacia probatoria del documento informatico; forma scritta ed efficacia art. 2702 c.c.; libera valutazione; presunzione di riconducibilita'), art. 21 (atti a pena di nullita' con firma qualificata/ digitale; scritture private art. 1350 c.c.; atto pubblico informatico), art. 24 (firma digitale: univocita', sostituzione di sigilli/timbri, certificato qualificato valido, firma su certificato revocato = mancata sottoscrizione).
- Linee guida AgID (art. 71 CAD) e Reg. UE 910/2014 (eIDAS) - richiamati per le regole tecniche, non riprodotti.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cad-artt-20-21-24.md,
references/estratti/documento-informatico-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la valutazione del valore giuridico e della validita' del singolo atto resta responsabilita' del professionista, del notaio e - in giudizio - del giudice, sul testo vigente del CAD e sulle Linee guida AgID / eIDAS. La skill non sostituisce tali soggetti ne' la lettura degli artt. 20/21/24 e delle regole tecniche.