Dispositivi di protezione individuale - DPI (D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, datore di lavoro, RSPP o lavoratore deve inquadrare gli obblighi sui dispositivi di protezione individuale (DPI) in un luogo di lavoro, secondo il Testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), Titolo III, Capo II (artt. 74-79):
- capire cosa e' un DPI e cosa non lo e' (art. 74);
- stabilire quando e' obbligatorio l'uso (art. 75) e quali requisiti deve avere (art. 76);
- inquadrare gli obblighi del datore di lavoro (scelta, fornitura, formazione, addestramento - art. 77) e dei lavoratori (art. 78);
- individuare i criteri e i rinvii (allegato VIII, decreto ministeriale - art. 79).
Per gli obblighi generali del datore/preposto e la formazione usa
obblighi-datore-preposto-formazione-dlgs81; per i singoli rischi (rumore, vibrazioni, MMC,
VDT, ATEX, chimico) usa le skill dedicate. Questa copre l'istituto dei DPI (artt. 74-79).
Definizione ed esclusioni (art. 74)
- DPI (c. 1): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o piu' rischi per la sicurezza/salute, piu' ogni complemento/accessorio a tale scopo (si tiene conto anche del reg. UE 2016/425).
- Non sono DPI (c. 2): indumenti di lavoro ordinari e uniformi non protettivi; attrezzature di soccorso/salvataggio; DPI di forze armate/polizia/ordine pubblico; DPI propri dei mezzi di trasporto; materiali sportivi (usati a fini sportivi); materiali per autodifesa/dissuasione; apparecchi portatili per individuare/segnalare rischi.
Obbligo d'uso e requisiti (artt. 75-76)
- Obbligo d'uso (art. 75): i DPI si impiegano quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da riorganizzazione del lavoro. I DPI sono quindi una misura residuale (dopo la protezione collettiva).
- Requisiti (art. 76): conformita' al regolamento (UE) 2016/425 (marcatura CE); inoltre i DPI devono essere adeguati ai rischi (senza crearne di maggiori) e alle condizioni del luogo, tenere conto dell'ergonomia/salute ed essere adattabili; in caso di rischi multipli con uso simultaneo, i DPI devono essere compatibili e mantenere l'efficacia.
Obblighi del datore di lavoro (art. 77)
- Scelta (c. 1): analisi e valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi; individuazione delle caratteristiche necessarie; raffronto con i DPI di mercato (norme d'uso del fabbricante); aggiornamento ad ogni variazione significativa.
- Condizioni d'uso (c. 2): durata dell'uso in funzione di entita' e frequenza del rischio, caratteristiche del posto e prestazioni del DPI.
- Fornitura (c. 3): DPI conformi all'art. 76 (secondo il decreto ex art. 79, c. 2).
- Gestione (c. 4): manutenzione/igiene; uso solo per gli usi previsti; istruzioni comprensibili; uso personale (o misure igieniche se condiviso); informazione preliminare sui rischi; informazioni su ogni DPI; procedure di riconsegna/deposito; formazione e, se necessario, addestramento.
- Addestramento indispensabile (c. 5): per i DPI di terza categoria (D.Lgs. 475/1992) e per i dispositivi di protezione dell'udito.
Obblighi dei lavoratori (art. 78)
- Sottoporsi al programma di formazione/addestramento (c. 1); utilizzare i DPI secondo informazione/formazione (c. 2); curarli e non modificarli (c. 3); seguire le procedure di riconsegna (c. 4); segnalare immediatamente difetti/inconvenienti (c. 5).
Criteri e rinvii (art. 79)
- L'allegato VIII e' elemento di riferimento per l'applicazione dell'art. 77, cc. 1 e 4 (c. 1). Un decreto ministeriale individua criteri e circostanze d'uso (c. 2); fino alla sua adozione resta fermo il DM 2 maggio 2001 (c. 2-bis). Allegato VIII, reg. UE 2016/425 e DM 2/5/2001 sono richiamati ma non riprodotti.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige il DVR ne' la valutazione dei rischi; non seleziona/classifica in concreto il DPI (categoria, norma tecnica) ne' ne verifica la marcatura CE.
- Non riproduce l'allegato VIII, il regolamento (UE) 2016/425, il D.Lgs. 475/1992 ne' il DM 2 maggio 2001 (rinvio).
- Non organizza la formazione/addestramento ne' redige gli attestati; non tratta i rischi specifici se non nel richiamo agli artt. 74-79.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-scelta-dpi |
Inquadra l'obbligo d'uso (residuale), i requisiti e il processo di scelta/fornitura dei DPI da parte del datore di lavoro (artt. 75-77) |
inquadra-formazione-addestramento |
Inquadra informazione, formazione e addestramento (con i casi di addestramento indispensabile) e gli obblighi dei lavoratori (artt. 77 c. 4-5, 78) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza sul lavoro) - Titolo III, Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale): artt. 74 (definizioni), 75 (obbligo d'uso), 76 (requisiti), 77 (obblighi del datore di lavoro), 78 (obblighi dei lavoratori), 79 (criteri per l'individuazione e l'uso).
- Citati come rinvio (non riprodotti): allegato VIII (elenco indicativo DPI/attivita'), regolamento (UE) 2016/425 (requisiti e categorie/marcatura CE), D.Lgs. 475/1992 (categorie dei DPI), DM 2 maggio 2001; artt. 20 (obblighi dei lavoratori) e 6 (Commissione consultiva) richiamati.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-dpi-74-79.md,
references/estratti/dpi-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la valutazione dei rischi, la scelta e la fornitura dei DPI, l'organizzazione di formazione/addestramento e la sorveglianza restano responsabilita' del datore di lavoro, dell'RSPP e del medico competente, sul testo vigente degli artt. 74-79 (il Testo unico e' soggetto a modifiche). La skill non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente ne' la lettura degli artt. 74-79 e delle norme di prodotto sui DPI.