DUVRI e obblighi negli appalti (art. 26 D.Lgs 81/2008)
Quando usare questa skill
Usala quando, come datore di lavoro committente (o suo consulente/RSPP), affidi lavori, servizi o forniture dentro la tua azienda/unita' produttiva o nel ciclo produttivo e devi gestire i rischi da interferenza e redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008:
- verificare l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo (certificato camerale, autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000) - c.1 a);
- informare sui rischi specifici dell'ambiente e sulle misure di emergenza - c.1 b);
- attivare cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro - c.2;
- elaborare il DUVRI (unico documento sui rischi da interferenza), allegarlo al contratto e aggiornarlo - c.3;
- indicare i costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso - c.5.
Il DUVRI (art. 26 c.3)
- Il committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure per eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; e' allegato al contratto e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori. Vi accedono RLS e organizzazioni sindacali.
- Non riguarda i rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (quelli restano nel loro DVR).
- Esclusioni (c.3-bis): servizi di natura intellettuale, mere forniture di
materiali/attrezzature, lavori/servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno
- salvo rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari.
- Nei settori a basso rischio (art. 29 c.6-ter) il committente puo', in alternativa, nominare un incaricato con adeguata formazione/competenza per sovrintendere a cooperazione e coordinamento.
Costi della sicurezza (c.5)
- Nei contratti (di appalto/subappalto/somministrazione) vanno indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza: tali costi non sono soggetti a ribasso. Nei contratti pubblici sono quantificati dalla stazione appaltante.
Cosa NON fa (limiti)
- Non copre i cantieri edili del Titolo IV (per cui valgono PSC e POS): vedi
pos-allegato-xv-checker. L'art. 26 riguarda gli appalti "interni" non-cantiere. - Non valuta i rischi specifici propri dell'attivita' dell'appaltatore (restano nel
suo DVR); non redige il DVR del committente (art. 28-29 - vedi
dvr-generico). - Non quantifica tecnicamente i costi della sicurezza: struttura l'obbligo e le voci, la stima resta del committente/stazione appaltante.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
verifica-idoneita-e-informazione |
Imposta la verifica dell'idoneita' tecnico-professionale (c.1 a) e l'informazione sui rischi specifici e sulle misure di emergenza (c.1 b) |
imposta-duvri |
Verifica se il DUVRI e' dovuto (esclusioni c.3-bis), ne struttura i contenuti (rischi da interferenza, misure, aggiornamento) e imposta l'indicazione dei costi non ribassabili (c.5) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 art. 26 - obblighi connessi ai contratti d'appalto/d'opera/ somministrazione: idoneita' tecnico-professionale (c.1), cooperazione e coordinamento (c.2), DUVRI ed esclusioni (c.3, 3-bis, 3-ter), costi della sicurezza (c.5), tessera di riconoscimento (c.8), responsabilita' solidale.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-art-26.md,
references/estratti/duvri-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la valutazione dei rischi da interferenza, la stima dei relativi costi e le misure di coordinamento dipendono dal caso concreto e dalla responsabilita' del datore di lavoro committente e dell'RSPP. La skill non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP ne' il coordinamento tra le imprese.