Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici (DPR 74/2013)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, responsabile di impianto, ditta di manutenzione o amministratore deve rispettare i criteri di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva), secondo il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (attuativo dell'art. 4 del D.Lgs. 192/2005):
- rispettare i valori massimi di temperatura e i limiti di esercizio per zona climatica;
- individuare i soggetti responsabili (responsabile e terzo responsabile);
- impostare controllo/manutenzione e il controllo di efficienza energetica (RCEE).
Per il calcolo della trasmittanza dell'involucro usa trasmittanza-termica-opache-dm2015;
per la diagnosi energetica delle imprese usa diagnosi-energetica-dlgs102.
Valori massimi di temperatura (art. 3)
- Climatizzazione invernale - la media ponderata delle temperature dell'aria non deve superare: 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici industriali/artigianali e assimilabili; 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- Climatizzazione estiva - la media ponderata non deve essere inferiore a 26 C - 2 C di tolleranza per tutti gli edifici.
Limiti di esercizio per zona climatica (artt. 4-5)
In regime invernale l'esercizio e' consentito nei seguenti periodi e con la durata giornaliera (anche in due o piu' sezioni):
- Zona A: 6 ore/giorno dal 1 dicembre al 15 marzo;
- Zona B: 8 ore/giorno dal 1 dicembre al 31 marzo;
- Zona C: 10 ore/giorno dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: 12 ore/giorno dal 1 novembre al 15 aprile;
- Zona E: 14 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori dei periodi l'attivazione e' consentita solo in presenza di situazioni climatiche che la giustificano. I sindaci possono, con ordinanza (art. 5), ampliare o ridurre periodi/orari e stabilire riduzioni della temperatura massima.
Soggetti responsabili (art. 6)
Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che puo' delegare un terzo responsabile. La delega non e' consentita per le singole unita' immobiliari residenziali con generatore non installato in locale tecnico dedicato. Per gli impianti non conformi, la delega non puo' essere rilasciata salvo che nell'atto sia conferito l'incarico di messa a norma.
Controllo, manutenzione ed efficienza energetica (artt. 7-8)
- Controllo e manutenzione (art. 7): eseguiti da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008, con le prescrizioni e la periodicita' delle istruzioni dell'installatore; in mancanza, del fabbricante.
- Controllo di efficienza energetica (art. 8): in occasione del controllo/manutenzione, per impianti invernali > 10 kW ed estivi > 12 kW, riguarda il sottosistema di generazione, i sistemi di regolazione della temperatura e di trattamento acqua. Si redige il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) secondo i modelli dell'Allegato A. Va effettuato anche alla prima messa in esercizio (installatore), alla sostituzione del generatore e per interventi che modificano l'efficienza.
- Documentazione: libretto di impianto (modello del DM 10 febbraio 2014) e conservazione dei RCEE; trasmissione secondo le modalita' regionali (catasto impianti, bollino) ove previste.
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce i campi dei modelli RCEE (Allegato A, in formato tabellare) ne' il modello di libretto (DM 10/2/2014): rinvia agli atti.
- Non esegue il controllo/manutenzione ne' redige il RCEE; non sostituisce il manutentore abilitato ne' l'ispezione dell'autorita' competente.
- Non copre la disciplina regionale di dettaglio (periodicita', catasto impianti, bollino), che va verificata caso per caso.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
verifica-limiti-esercizio |
Verifica i valori massimi di temperatura e i limiti di esercizio per zona climatica (periodi/orari, deroghe comunali) |
imposta-controllo-manutenzione |
Imposta responsabile/terzo responsabile, controllo e manutenzione (DM 37/2008) e il controllo di efficienza energetica con RCEE |
Riferimenti normativi
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - art. 3 (temperature), art. 4 (limiti di esercizio per zona), art. 5 (ordinanze del sindaco), art. 6 (responsabile e terzo responsabile), art. 7 (controllo e manutenzione), art. 8 (controllo di efficienza energetica, RCEE); Allegato A (modelli RCEE).
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione dir. 2002/91/CE) - base del regolamento; DM 22 gennaio 2008, n. 37 (ditte abilitate); DM 10 febbraio 2014 (libretto di impianto e modelli RCEE) - richiamati, non riprodotti.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dpr-74-2013.md,
references/estratti/impianti-termici-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: l'esercizio, il controllo, la manutenzione e la redazione del RCEE restano responsabilita' del responsabile dell'impianto e del manutentore abilitato, sulle prescrizioni vigenti (incluse quelle regionali). La skill non sostituisce il manutentore abilitato, l'autorita' competente per le ispezioni ne' la lettura del D.P.R. 74/2013 (Allegato A) e del DM 10/2/2014.