Garanzie negli appalti pubblici: provvisoria e definitiva - D.Lgs. 36/2023
Quando usare questa skill
Usala quando, in una procedura o in un contratto d'appalto pubblico, devi inquadrare quale garanzia si applica, il suo importo, le riduzioni, le coperture assicurative e lo svincolo, ancorando tutto al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), artt. 106 e 117:
- garanzia provvisoria a corredo dell'offerta - art. 106: 2% del valore complessivo della procedura (motivatamente riducibile fino all'1% o incrementabile fino al 4%), forme (cauzione o fideiussione), requisiti (rinuncia alla preventiva escussione ed all'eccezione ex art. 1957, 2° comma, c.c., operativita' entro 15 giorni, efficacia almeno 180 giorni), cosa copre, riduzioni (30% qualita' ISO 9000; 50% PMI; 10% fideiussione digitale su registri distribuiti; fino al 20% certificazioni all. II.13) e svincolo (automatico alla firma; per i non aggiudicatari alla comunicazione e comunque a 30 giorni dall'aggiudicazione);
- garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto - art. 117: 10% dell'importo contrattuale, maggiorazione per ribassi > 10% (un punto per punto) e > 20% (due punti per punto), oggetto (adempimento e risarcimento) e durata (fino al collaudo/CRE), svincolo progressivo fino all'80%, sostituzione con ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento (lavori), escussione, e le coperture assicurative (polizza CAR e RCT con massimale, polizza decennale postuma, cauzione per la rata di saldo) e gli schemi tipo (c. 12).
Non e' una skill di calcolo e non redige gli atti di garanzia: non determina gli importi del caso concreto, non scrive le fideiussioni/polizze ne' gli schemi tipo (DM) e non sostituisce la stazione appaltante, il RUP o il garante.
Cosa NON fa (limiti)
- Non calcola gli importi del caso concreto (valore della procedura, importo contrattuale, maggiorazione da ribasso, massimali): fornisce le percentuali e le regole di legge, il computo resta all'utente/stazione appaltante.
- Non redige le fideiussioni, le cauzioni o le polizze assicurative ne' gli schemi tipo (approvati con DM ex art. 117 c. 12): sono citati, non prodotti.
- Non valuta l'escussione, la decadenza o il contenzioso del caso concreto ne' fornisce consulenza legale/assicurativa.
- Non tratta le altre garanzie di sistema (anticipazione, garanzia per la progettazione ex art. 41, garanzie nei settori speciali/concessioni) se non nei richiami degli artt. 106 e 117.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-garanzia-provvisoria |
Individua l'importo base (2%) e l'eventuale modulazione (1%-4%), la forma, i requisiti, le riduzioni cumulabili e lo svincolo della garanzia provvisoria ex art. 106 |
inquadra-garanzia-definitiva |
Individua l'importo (10%) e la maggiorazione per ribasso, l'oggetto e la durata, lo svincolo progressivo (80%), la sostituzione e le coperture assicurative ex art. 117 |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) - art. 106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura - garanzia provvisoria).
- D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 - art. 117 (Garanzie definitive e coperture assicurative).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-36-2023-artt-106-117.md,
references/estratti/garanzie-appalti-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la determinazione degli importi, la scelta e la stesura delle garanzie e delle polizze, la valutazione dell'escussione e ogni decisione sul caso concreto restano in capo alla stazione appaltante / RUP, all'operatore economico e al garante, con gli schemi tipo di legge e il parere degli uffici competenti. Non sostituisce la stazione appaltante, il RUP, il garante ne' l'operatore economico, ne' la lettura degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.