Regimi autorizzativi degli impianti FER e Modello Unico Parte III (D.Lgs. 190/2024)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, sviluppatore o consulente deve capire sotto quale regime amministrativo ricade un intervento su un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili - inclusi accumuli, elettrolizzatori, opere connesse e infrastrutture indispensabili (art. 1 c. 1) - e quali termini e documenti ne conseguono, secondo il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190; oppure quando deve adempiere alla trasmissione del Modello Unico Parte III alla piattaforma SUER per un impianto in attivita' libera, ai sensi del D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223.
Il decreto copre sia la nuova realizzazione sia modifiche, potenziamenti, rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti (sezione II di ciascun allegato).
I tre regimi (art. 6 cc. 1-2)
| Regime | Articolo | Allegato | Amministrazione |
|---|---|---|---|
| Attivita' libera | art. 7 | Allegato A | nessuna istanza; Modello Unico Parte III a SUER |
| PAS (procedura abilitativa semplificata) | art. 8 | Allegato B | comune (punto di contatto) |
| Autorizzazione unica | art. 9 | Allegato C | regione (sez. I) o MASE (sez. II) |
Ogni allegato ha Sezione I (nuova realizzazione) e Sezione II (interventi su impianti esistenti). L'intervento va cercato prima nell'Allegato A, poi nel B, poi nel C.
Due regole che precedono la classificazione
- Progetto unico / anti-frazionamento (art. 6 c. 3): piu' interventi della medesima fonte, in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi, sono un progetto solo e la potenza rilevante e' la somma delle potenze. Non si sceglie il regime spezzando il progetto. Le regioni possono inoltre disciplinare l'effetto cumulo (artt. 7 c. 3, 8 c. 3).
- Adeguamento regionale (art. 1 c. 3): regioni ed enti locali si adeguano entro 180 giorni dall'entrata in vigore; nelle more si applica la disciplina previgente. Possono inoltre innalzare le soglie di potenza degli allegati A e B. La classificazione statale non e' conclusiva senza questa verifica.
Attivita' libera: quando non basta (art. 7)
Anche per un intervento elencato nell'Allegato A:
- si applica la PAS se l'intervento insiste su beni tutelati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, aree naturali protette (L. 394/1991), siti Natura 2000 (o con possibili incidenze significative), su beni della parte terza del Codice, oppure interferisce con vincoli di rischio idrogeologico, difesa, salute, pubblica incolumita' (sismico, vulcanico, prevenzione incendi) - art. 7 c. 2;
- si applica la PAS anche in caso di interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico, con la fascia di rispetto stradale, o di modifica/apertura di accessi - art. 7 c. 8;
- serve l'autorizzazione paesaggistica su immobili ex art. 136 c. 1 lett. b) e c) del Codice (30 giorni, parere vincolante della Soprintendenza in 20 giorni, silenzio-assenso favorevole) - art. 7 cc. 4-5, con l'esenzione del c. 6 (non visibilita' dagli spazi esterni; materiali della tradizione locale per il fotovoltaico);
- serve comunque disponibilita' della superficie, rispetto di NTC e codice della strada, compatibilita' urbanistica, e - per suolo non ancora antropizzato - una garanzia bancaria o assicurativa per dismissione e ripristino (art. 7 cc. 1 e 7).
PAS e autorizzazione unica: i numeri chiave
- PAS (art. 8): silenzio-assenso a 30 giorni (caso base), 45 con atti di assenso comunali, 60 con conferenza di servizi; sospensione una sola volta (fino a 30 giorni, prorogabili di 30); avviso sul BUR per efficacia e opponibilita' ai terzi; autotutela entro 6 mesi; decadenza per mancato avvio in 2 anni o mancata conclusione lavori in 3 anni; oltre 1 MW, oneri istruttori e compensazioni territoriali 1-3% del valore della produzione attesa. VIncA e titolo edilizio ex art. 10 DPR 380/2001 vanno acquisiti prima, e la PAS si presenta entro 90 giorni perentori da quell'acquisizione.
- Autorizzazione unica (art. 9): comprende VIA e VIncA ove occorrenti e i titoli edilizi; verifica di assoggettabilita' a VIA fino a 90 giorni e preventiva; conferenza di servizi conclusa in 120 giorni dalla prima riunione (sospensioni fino a 90/60/120 giorni); efficacia non inferiore a 5 anni; garanzie finanziarie entro 120 giorni dal rilascio e compensazioni 1-4%, non dovute per interventi su superfici edificate o su coperture di parcheggi.
Modello Unico Parte III (D.M. MASE 223/2026)
- Adottato ai sensi dell'art. 7 c. 10 del D.Lgs. 190/2024; integra (non sostituisce) il Modello Unico Parte I e II del DM 297/2022.
- Il soggetto proponente o l'installatore delegato lo compila e lo trasmette in via telematica alla piattaforma SUER entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto in attivita' libera (art. 1 c. 3; art. 5 c. 2 del D.Lgs. 190/2024).
- Per gli impianti gia' in esercizio prima della data in cui il modello e' reso disponibile su SUER: trasmissione entro sei mesi da quella data (art. 1 c. 4).
- Attenzione al dies a quo: il modello e' reso disponibile su SUER entro 15 giorni dall'entrata in vigore del DM, e il DM entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.mase.gov.it (art. 3 c. 1). Quella data di pubblicazione non e' nel testo del decreto: va verificata sul sito MASE prima di indicare una scadenza.
- Il Modello Unico Parte I e II continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche' nelle relative pertinenze, fino a 200 kW (art. 2 c. 1).
Cosa NON fa (limiti)
- Non presenta istanze ne' compila moduli: non redige PAS, istanza di AU o Modello Unico.
- Non riproduce i campi del Modello Unico Parte III: l'Allegato 1 non e' contenuto nel PDF del D.M. 223/2026. Vanno letti sulla piattaforma SUER.
- Non copre i criteri di idoneita' delle aree (art. 11-bis), le zone di accelerazione (art. 12), la ripartizione regionale dell'Allegato C-bis (in formato grafico), l'Allegato D (norme abrogate), ne' i modelli unici per PAS e AU del DM 441/2025.
- Non copre la disciplina regionale: soglie innalzate, effetto cumulo, stato di adeguamento vanno verificati sulla normativa della regione competente.
- Non svolge VIA, VIncA, valutazione paesaggistica ne' la progettazione.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
classifica-regime-amministrativo |
Determina se l'intervento ricade in attivita' libera, PAS o autorizzazione unica, applicando progetto unico, vincoli e interferenze |
adempi-modello-unico-parte-iii |
Imposta la trasmissione del Modello Unico Parte III a SUER, con termini ordinario e transitorio e verifica del dies a quo |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 - art. 1 (oggetto, adeguamento regionale), art. 5 (SUER e modelli unici), art. 6 (regimi, progetto unico, acque meteoriche), art. 7 (attivita' libera), art. 8 (PAS), art. 9 (autorizzazione unica); Allegati A, B, C. Testo consolidato, novellato in particolare dal D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178.
- D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223 - art. 1 (Modello Unico Parte III), art. 2 (modifiche a Parte I e II), art. 3 (entrata in vigore). Intesa Conferenza unificata Rep. atti n. 81/CU del 7 luglio 2026.
- Richiamati, non riprodotti: D.Lgs. 199/2021 artt. 19 c. 1 e 25 c. 3 lett. a); D.M. MASE 23 ottobre 2024, n. 368 (istituzione SUER); D.M. 2 agosto 2022, n. 297 (Modello Unico Parte I e II); D.M. MASE 11 dicembre 2025, n. 441 (modelli unici PAS e AU).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-190-2024-regimi.md,
references/fonti/dm-mase-223-2026.md, references/estratti/triage-regimi-amministrativi.md,
references/estratti/modello-unico-parte-iii-suer.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la qualificazione dell'intervento, la scelta del regime e la presentazione delle istanze restano responsabilita' del tecnico abilitato e del soggetto proponente, sotto il controllo dell'amministrazione competente. La skill non sostituisce la lettura del D.Lgs. 190/2024 e dei suoi allegati, del D.M. MASE 223/2026, della disciplina regionale di adeguamento, ne' il parere dell'amministrazione procedente.