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Marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale - DPI (Reg. UE 2016/425)

Inquadra classificazione, valutazione della conformita' e marcatura CE dei DPI (Reg. UE 2016/425): categorie di rischio I/II/III (All. I), procedure per categoria (art. 19: modulo A; B+C; B+C2 o D), obblighi del fabbricante (art. 8) e marcatura CE (artt. 16-17).

Riferimenti normativi
  • Reg. (UE) 2016/425 (DPI) - art. 8 (obblighi fabbricante), art. 15 (dichiarazione UE), artt. 16-17 (marcatura CE), art. 18 e All. I (categorie di rischio I/II/III), art. 19 (moduli A/B/C/C2/D)
  • Rinvio (non riprodotti): Allegato II (requisiti essenziali), Allegato III (documentazione tecnica), Allegati IV-VIII (moduli), Allegato IX (dichiarazione UE); norme armonizzate EN; Reg. (CE) 765/2008
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Marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale - DPI (Reg. UE 2016/425)

Quando usare questa skill

Usala quando un fabbricante, un ufficio tecnico o un tecnico deve inquadrare la classificazione, la valutazione della conformità e la marcatura CE di un dispositivo di protezione individuale (DPI) come prodotto, secondo il Regolamento (UE) 2016/425:

  • categorie di rischio I / II / III (art. 18, Allegato I);
  • procedura di conformità per categoria (art. 19: moduli A / B+C / B+C2 o D);
  • obblighi del fabbricante e del mandatario (artt. 8-9);
  • dichiarazione di conformità UE (art. 15, Allegato IX) e marcatura CE (artt. 16-17).

Non è uno strumento che progetta o certifica il DPI, né esegue le prove: è un supporto documentale che inquadra classificazione, procedura, obblighi e marcatura. È distinta da dpi-protezione-individuale-dlgs81 (uso e scelta dei DPI lato datore di lavoro).

Cosa fa

Sotto-attività Descrizione
inquadra-categoria-procedura-dpi Categoria di rischio (I/II/III, All. I) e procedura di conformità applicabile (art. 19, moduli/allegati)
inquadra-obblighi-dichiarazione-marcatura-dpi Obblighi del fabbricante/mandatario (artt. 8-9), dichiarazione UE (art. 15, All. IX) e marcatura CE (artt. 16-17)

Punti chiave (verificati sul testo)

  • Categorie di rischio (art. 18, All. I): I rischi minimi (superfici calde ≤ 50 °C, luce solare, ecc.), II rischi diversi da I e III (residuale), III rischi gravissimi (morte/danni irreversibili: sostanze pericolose, cadute dall'alto, scosse elettriche, ≥ 100 °C, ≤ −50 °C, ecc.).
  • Procedure (art. 19): cat. I → modulo A (controllo interno, All. IV); cat. II → modulo B (esame UE del tipo, All. V) + modulo C (All. VI); cat. III → modulo B + modulo C2 (All. VII) o modulo D (All. VIII); deroga cat. II per DPI su misura di cat. III.
  • Obblighi fabbricante (art. 8): RESS (All. II), documentazione tecnica (All. III), dichiarazione UE, marcatura CE, conservazione 10 anni, identificazione, istruzioni; mandatario (art. 9) non progetta né redige la documentazione tecnica.
  • Dichiarazione UE (art. 15, All. IX): struttura tipo; responsabilità del fabbricante.
  • Marcatura CE (artt. 16-17): visibile/leggibile/indelebile, prima dell'immissione; per la categoria III seguita dal numero dell'organismo notificato.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) - GU UE L 81 del 31.3.2016 - testo EUR-Lex (CELEX 32016R0425, SHA256 8b4c61bb...), estratto con pdftotext e trascritto verbatim.

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.

Limiti

  • Non progettacertifica il DPI; non esegue prove né l'esame UE del tipo.
  • Non riproduce in dettaglio i requisiti essenziali (All. II) né i moduli (All. IV-VIII); non individua le norme armonizzate; non tratta gli organismi notificati (artt. 20+).
  • È distinta da dpi-protezione-individuale-dlgs81 (uso/scelta dei DPI lato datore, D.Lgs 81 artt. 74-79).

La skill è un supporto documentale: non sostituisce l'organismo notificato, il fabbricante, né la lettura del Reg. UE 2016/425 e dei suoi allegati.