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Movimentazione manuale dei carichi (MMC) - D.Lgs. 81/2008 Titolo VI

Obblighi sulla movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI, artt. 167-169): campo e definizioni (art. 167), obblighi del datore - evitare/ridurre, valutazione, sorveglianza sanitaria (art. 168), informazione/formazione/addestramento (art. 169).

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 167 (campo di applicazione e definizioni) e 168 (obblighi del datore di lavoro)
  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - art. 169 (informazione, formazione e addestramento) + Allegato XXXIII (rinvio)
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Movimentazione manuale dei carichi (MMC) - D.Lgs. 81/2008 Titolo VI

Quando usare questa skill

Usala quando devi inquadrare gli obblighi in materia di movimentazione manuale dei carichi (MMC) e ancorarli al D.Lgs. 81/2008, Titolo VI (artt. 167-169):

  • campo di applicazione e definizioni - art. 167: la MMC comprende le operazioni di trasporto o sostegno di un carico (sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare) che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (patologie osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari);
  • obblighi del datore di lavoro - art. 168: evitare la MMC ricorrendo ad attrezzature meccaniche; se non evitabile, adottare misure organizzative e mezzi adeguati tenendo conto dell'allegato XXXIII - organizzazione dei posti di lavoro, valutazione (anche in fase di progettazione), riduzione dei rischi in base ai fattori individuali, all'ambiente e alle esigenze, e sorveglianza sanitaria ex art. 41; le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento;
  • informazione, formazione e addestramento - art. 169: informazioni su peso e caratteristiche del carico, formazione sui rischi e sull'esecuzione corretta, e addestramento sulle corrette manovre e procedure.

Non e' una skill di calcolo: non determina l'indice di sollevamento (NIOSH) ne' la massa di riferimento, non redige il DVR-MMC e non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP o il medico competente.

Cosa NON fa (limiti)

  • Non calcola l'indice di sollevamento ne' la massa di riferimento/i moltiplicatori: i criteri numerici sono nell'Allegato XXXIII e nelle norme tecniche ISO 11228-1/2/3 (rinvio degli artt. 168-169), non riprodotti.
  • Non redige il documento di valutazione del rischio MMC ne' la relazione ergonomica: fornisce lo schema di riferimento normativo.
  • Non esprime giudizi di sorveglianza sanitaria (art. 41): sono del medico competente.
  • Non tratta i rischi da movimenti ripetitivi degli arti superiori (altro contenuto dell'allegato XXXIII / ISO 11228-3) se non nel richiamo generale al sovraccarico biomeccanico.

Sotto-attivita'

Task Descrizione
inquadra-obblighi-mmc Verifica se l'attivita' rientra nella MMC (art. 167) e ricostruisce gli obblighi del datore di lavoro: evitare/ridurre, valutazione, misure e sorveglianza sanitaria (art. 168)
imposta-informazione-formazione Imposta l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori sulla MMC (art. 169), distinguendo i tre livelli

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi) - artt. 167 (campo di applicazione e definizioni), 168 (obblighi del datore di lavoro), 169 (informazione, formazione e addestramento); Allegato XXXIII (rinvio).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-mmc.md, references/estratti/mmc-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la valutazione del rischio MMC (indice di sollevamento, massa di riferimento), la stesura del DVR-MMC e della relazione ergonomica, la scelta delle misure/attrezzature e i giudizi di sorveglianza sanitaria restano in capo al datore di lavoro, all'RSPP e al medico competente, con l'Allegato XXXIII e le norme tecniche (ISO 11228). Non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP ne' il medico competente, ne' la lettura degli artt. 167-169 del D.Lgs. 81/2008.