Obblighi di datore, dirigente e preposto e formazione (D.Lgs 81/2008)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, datore di lavoro, RSPP o consulente della sicurezza deve inquadrare chi risponde di cosa tra datore di lavoro, dirigente e preposto e gli obblighi di formazione dei lavoratori, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 19, 37:
- ripartire gli obblighi tra le figure aziendali;
- individuare quali obblighi sono non delegabili (art. 17);
- inquadrare i doveri di vigilanza del preposto e la formazione dovuta.
Per il DVR vedi dvr-generico (artt. 17, 28); per il DUVRI vedi duvri-interferenze-dlgs81
(art. 26); per la sorveglianza sanitaria vedi sorveglianza-sanitaria-medico-competente-dlgs81
(se in catalogo). Questa copre la ripartizione degli obblighi e la formazione.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)
Il datore di lavoro e i dirigenti (secondo attribuzioni e competenze) devono, tra l'altro: nominare il medico competente (lett. a) e designare gli addetti alle emergenze (lett. b); individuare il preposto/i preposti per la vigilanza ex art. 19 (lett. b-bis); fornire i DPI (lett. d); consentire l'accesso a zone a rischio grave solo a chi ha istruzioni/addestramento (lett. e); inviare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria (lett. g); adempiere a informazione, formazione e addestramento (artt. 36-37, lett. l); consegnare al RLS copia del DVR e del DUVRI (lett. o, p); comunicare all'INAIL gli infortuni (dati entro 48 ore dal certificato; assenze > 3 giorni, lett. r).
Attenzione: gli obblighi dell'art. 17 — valutazione dei rischi con il DVR e designazione del RSPP — sono NON delegabili.
Obblighi del preposto (art. 19)
Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori; in caso di comportamenti non conformi, intervenire e, se l'inosservanza persiste, interrompere l'attività del lavoratore informando i superiori (lett. a); gestire le emergenze (lett. c-e); segnalare deficienze di mezzi/attrezzature/DPI e condizioni di pericolo (lett. f) e, in caso di deficienze/pericolo, interrompere temporaneamente l'attività ove necessario (lett. f-bis); frequentare i corsi di formazione ex art. 37 (lett. g).
Formazione dei lavoratori e dei rappresentanti (art. 37)
Il datore assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata (concetti di rischio, misure e procedure, rischi della mansione); formazione e aggiornamento di preposti e dirigenti; addestramento all'uso di attrezzature, DPI e sostanze pericolose. La formazione è svolta durante l'orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori; durate e contenuti sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni. È prevista la formazione del RLS.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige il DVR (art. 28), il DUVRI o i verbali/attestati di formazione.
- Non riproduce le durate e i contenuti della formazione (Accordo Stato-Regioni) né gli obblighi settoriali dei Titoli successivi.
- Non individua le deleghe di funzioni (art. 16) nel caso concreto né i profili di responsabilità.
- Non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente o il formatore.
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|---|
ripartisci-obblighi |
Ripartisce gli obblighi tra datore/dirigente (art. 18) e preposto (art. 19) ed evidenzia i non delegabili (art. 17) |
inquadra-formazione |
Inquadra gli obblighi di formazione/addestramento (art. 37), con rinvio all'Accordo Stato-Regioni per durate e contenuti |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), art. 19 (obblighi del preposto), art. 37 (formazione dei lavoratori e dei rappresentanti).
- Richiamati (non riprodotti): art. 17 (obblighi non delegabili: DVR e RSPP), art. 16 (delega di funzioni), art. 26 (DUVRI), art. 28 (valutazione dei rischi), art. 36 (informazione), art. 41 (sorveglianza sanitaria); Accordo Stato-Regioni (durate/contenuti della formazione).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-artt-18-19-37.md,
references/estratti/obblighi-formazione-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la valutazione dei rischi, la redazione del DVR e dei verbali di formazione e l'organizzazione della prevenzione restano responsabilità del datore di lavoro, dell'RSPP, del medico competente e del formatore, sul testo vigente del D.Lgs. 81/2008 e sull'Accordo Stato-Regioni. La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura degli articoli e degli atti richiamati.