Piano di emergenza ed evacuazione (art. 46 D.Lgs 81/2008 + DM 2/9/2021)
Quando usare questa skill
Usala quando, come datore di lavoro / RSPP / tecnico, devi stabilire se e' dovuto il piano di emergenza ed evacuazione e come strutturarlo, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 81/2008 e del D.M. 2 settembre 2021 (gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza):
- determinare l'obbligo del piano di emergenza (art. 2 c.2 del D.M.);
- gestire il caso in cui non e' obbligatorio (misure nel DVR - art. 2 c.4);
- designare gli addetti al servizio antincendio (art. 4) e curarne formazione e aggiornamento (art. 5, allegato III);
- richiamare i contenuti del piano (misure di gestione dell'emergenza, nominativi degli addetti - art. 2 c.3).
Quando il piano di emergenza e' OBBLIGATORIO (art. 2 c.2 DM 2/9/2021)
Il datore di lavoro predispone il piano di emergenza nei luoghi di lavoro:
- ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico con presenza contemporanea di piu' di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
- che rientrano nell'Allegato I del DPR 151/2011 (attivita' soggette a controllo dei Vigili del Fuoco).
Se non si rientra in nessuno di questi casi (art. 2 c.4): non c'e' obbligo di redigere il piano, ma restano dovute le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportate nel DVR (o nel documento con procedure standardizzate, art. 29 c.5).
Struttura e adempimenti
- Gestione in esercizio ed in emergenza (art. 2 c.1): secondo i criteri degli allegati I e II (parte integrante del decreto).
- Contenuti del piano (art. 2 c.3): misure di gestione dell'emergenza + nominativi degli addetti (o del datore di lavoro nei casi dell'art. 34 D.Lgs 81/2008).
- Designazione addetti (art. 4): all'esito della valutazione del rischio incendio e delle misure di gestione (incluso il piano, ove previsto).
- Formazione e aggiornamento (art. 5, allegato III): secondo l'art. 37 c.9 D.Lgs 81/2008.
- Base di legge (art. 46 D.Lgs 81/2008): prevenzione incendi e delega ai decreti per i criteri di gestione delle emergenze e per il servizio antincendio.
Cosa NON fa (limiti)
- Non esegue la valutazione del rischio incendio (presupposto del piano e della designazione): la skill inquadra l'obbligo e la struttura, non valuta il rischio.
- Non riproduce integralmente gli allegati I-II-III del D.M. (criteri operativi, livelli, contenuti di dettaglio): li richiama, rinviando al decreto.
- Non certifica il piano ne' sostituisce il progetto antincendio (mini-codice, DM 3/9/2021) o le pratiche VV.F. (DPR 151/2011).
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
determina-obbligo-piano |
Stabilisce se il piano di emergenza e' obbligatorio (soglie art. 2 c.2) o se bastano le misure nel DVR (art. 2 c.4) |
struttura-piano-e-addetti |
Imposta i contenuti del piano (misure di emergenza, nominativi) e la designazione/formazione degli addetti antincendio (artt. 2 c.3, 4, 5) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 art. 46 - prevenzione incendi e gestione delle emergenze (base e delega ai decreti).
- D.M. 2 settembre 2021 - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (artt. 1-8; allegati I-II-III), attuativo dell'art. 46 c.3.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/piano-emergenza.md,
references/estratti/piano-emergenza-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la valutazione del rischio incendio, la definizione puntuale del piano e la designazione/formazione degli addetti dipendono dal caso concreto e dalla responsabilita' del datore di lavoro e dell'RSPP/tecnico antincendio. La skill non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP ne' il professionista antincendio.