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Piano di emergenza ed evacuazione (art. 46 D.Lgs 81/2008 + DM 2/9/2021)

Obbligo e struttura del piano di emergenza nei luoghi di lavoro (art. 46 D.Lgs 81/2008 + DM 2/9/2021): quando e' obbligatorio (>=10 lavoratori, >50 persone al pubblico, attivita' DPR 151/2011), designazione e formazione addetti. Non esegue la valutazione del rischio incendio.

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 81/2008 art. 46 (prevenzione incendi e gestione delle emergenze)
  • D.M. 2 settembre 2021 (gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza)
Tag
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Piano di emergenza ed evacuazione (art. 46 D.Lgs 81/2008 + DM 2/9/2021)

Quando usare questa skill

Usala quando, come datore di lavoro / RSPP / tecnico, devi stabilire se e' dovuto il piano di emergenza ed evacuazione e come strutturarlo, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 81/2008 e del D.M. 2 settembre 2021 (gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza):

  • determinare l'obbligo del piano di emergenza (art. 2 c.2 del D.M.);
  • gestire il caso in cui non e' obbligatorio (misure nel DVR - art. 2 c.4);
  • designare gli addetti al servizio antincendio (art. 4) e curarne formazione e aggiornamento (art. 5, allegato III);
  • richiamare i contenuti del piano (misure di gestione dell'emergenza, nominativi degli addetti - art. 2 c.3).

Quando il piano di emergenza e' OBBLIGATORIO (art. 2 c.2 DM 2/9/2021)

Il datore di lavoro predispone il piano di emergenza nei luoghi di lavoro:

  • ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • aperti al pubblico con presenza contemporanea di piu' di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
  • che rientrano nell'Allegato I del DPR 151/2011 (attivita' soggette a controllo dei Vigili del Fuoco).

Se non si rientra in nessuno di questi casi (art. 2 c.4): non c'e' obbligo di redigere il piano, ma restano dovute le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportate nel DVR (o nel documento con procedure standardizzate, art. 29 c.5).

Struttura e adempimenti

  • Gestione in esercizio ed in emergenza (art. 2 c.1): secondo i criteri degli allegati I e II (parte integrante del decreto).
  • Contenuti del piano (art. 2 c.3): misure di gestione dell'emergenza + nominativi degli addetti (o del datore di lavoro nei casi dell'art. 34 D.Lgs 81/2008).
  • Designazione addetti (art. 4): all'esito della valutazione del rischio incendio e delle misure di gestione (incluso il piano, ove previsto).
  • Formazione e aggiornamento (art. 5, allegato III): secondo l'art. 37 c.9 D.Lgs 81/2008.
  • Base di legge (art. 46 D.Lgs 81/2008): prevenzione incendi e delega ai decreti per i criteri di gestione delle emergenze e per il servizio antincendio.

Cosa NON fa (limiti)

  • Non esegue la valutazione del rischio incendio (presupposto del piano e della designazione): la skill inquadra l'obbligo e la struttura, non valuta il rischio.
  • Non riproduce integralmente gli allegati I-II-III del D.M. (criteri operativi, livelli, contenuti di dettaglio): li richiama, rinviando al decreto.
  • Non certifica il piano ne' sostituisce il progetto antincendio (mini-codice, DM 3/9/2021) o le pratiche VV.F. (DPR 151/2011).

Sotto-attivita'

Task Descrizione
determina-obbligo-piano Stabilisce se il piano di emergenza e' obbligatorio (soglie art. 2 c.2) o se bastano le misure nel DVR (art. 2 c.4)
struttura-piano-e-addetti Imposta i contenuti del piano (misure di emergenza, nominativi) e la designazione/formazione degli addetti antincendio (artt. 2 c.3, 4, 5)

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008 art. 46 - prevenzione incendi e gestione delle emergenze (base e delega ai decreti).
  • D.M. 2 settembre 2021 - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (artt. 1-8; allegati I-II-III), attuativo dell'art. 46 c.3.

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/piano-emergenza.md, references/estratti/piano-emergenza-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la valutazione del rischio incendio, la definizione puntuale del piano e la designazione/formazione degli addetti dipendono dal caso concreto e dalla responsabilita' del datore di lavoro e dell'RSPP/tecnico antincendio. La skill non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP ne' il professionista antincendio.