Attivita' e procedimenti di prevenzione incendi (DPR 151/2011)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, professionista antincendio o operatore SUAP/VV.F. deve stabilire se un'attivita' e' soggetta ai controlli di prevenzione incendi e quale procedimento del Comando dei Vigili del fuoco si applica, secondo il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi):
- verificare se l'attivita' rientra nell'Allegato I e in quale categoria A/B/C;
- impostare la valutazione del progetto (B/C), la SCIA e i controlli;
- gestire il certificato di prevenzione incendi (CPI), il rinnovo periodico e le deroghe.
Per la gestione dell'emergenza (piano di emergenza) usa piano-emergenza-antincendio-dm2021;
per la protezione dei lavoratori dalle atmosfere esplosive usa atex-luoghi-lavoro-dlgs81.
Attivita' soggette e categorie (art. 2)
Sono soggette ai controlli le attivita' riportate nell'Allegato I, distinte in tre categorie:
- A: attivita' a rischio contenuto, dotate di regole tecniche di riferimento;
- B: attivita' di media complessita' (comprende le A con soglie maggiori);
- C: attivita' a rischio piu' elevato o di maggiore complessita'.
La categoria dipende da dimensione dell'impresa, settore, esistenza di regole tecniche ed esigenze di tutela della pubblica incolumita'. La categoria esatta va letta sulla tabella dell'Allegato I (colonne A/B/C): la skill non la riproduce attivita' per attivita'.
Valutazione del progetto (art. 3) - solo B e C
Le attivita' di categoria B e C devono richiedere al Comando l'esame del progetto di nuovi impianti/costruzioni o di modifiche con aggravio delle condizioni di sicurezza. Il Comando puo' chiedere integrazioni entro 30 giorni e si pronuncia sulla conformita' entro 60 giorni dalla documentazione completa. La categoria A non richiede questa fase.
Controlli e avvio dell'attivita' (art. 4) - SCIA
- Prima dell'esercizio, si presenta al Comando la SCIA (segnalazione certificata di inizio attivita') con la documentazione prevista; il Comando verifica la completezza formale e rilascia ricevuta (l'attivita' puo' avviarsi).
- Categoria A e B: visite tecniche entro 60 giorni (anche a campione); in caso di carenza, provvedimenti di divieto salvo conformazione entro 45 giorni.
- Categoria C: visite tecniche entro 60 giorni e, se l'esito e' positivo, rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) entro 15 giorni.
- Modifiche (c. 6): nuove destinazioni, modifiche di lavorazione/strutture o variazioni delle sostanze pericolose che alterano le condizioni di sicurezza fanno ripartire le procedure (con la valutazione del progetto dell'art. 3 in caso di aggravio).
Rinnovo periodico (art. 5)
Il titolare invia al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio ogni 5 anni (dichiarazione di assenza di variazioni + documentazione). La cadenza e' elevata a 10 anni per le attivita' n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I.
Esercizio e deroghe (artt. 6 e 7)
- In esercizio (art. 6): mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e misure antincendio, effettuare verifiche/manutenzioni e informare sui rischi.
- Deroga (art. 7): se l'attivita' non consente l'integrale osservanza delle regole tecniche, si presenta istanza di deroga al Comando, che la trasmette con parere motivato entro 30 giorni alla Direzione regionale (decisione sentito il Comitato tecnico regionale).
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce la classificazione puntuale di ogni attivita': la categoria esatta (A/B/C) va letta sull'Allegato I dell'atto.
- Non redige il progetto antincendio, la SCIA ne' le asseverazioni/certificazioni.
- Non riproduce le regole tecniche (Codice di prevenzione incendi - DM 3/8/2015 e RTV): le richiama.
- Non sostituisce il professionista antincendio ne' il Comando dei Vigili del fuoco.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
classifica-attivita-categoria |
Verifica se l'attivita' e' nell'Allegato I e in quale categoria A/B/C, e i procedimenti conseguenti |
imposta-procedimento-vvf |
Imposta il procedimento VV.F.: valutazione progetto (B/C), SCIA e controlli, CPI (C), rinnovo periodico e deroghe |
Riferimenti normativi
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - art. 2 (attivita' soggette, categorie A/B/C, Allegato I), art. 3 (valutazione dei progetti), art. 4 (SCIA e controlli, CPI), art. 5 (rinnovo periodico), art. 6 (obblighi in esercizio), art. 7 (deroghe); Allegato I (elenco delle attivita').
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (art. 16) e art. 49 DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) - basi normative (richiamati, non riprodotti).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dpr-151-2011.md,
references/estratti/prevenzione-incendi-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la classificazione dell'attivita', la valutazione del progetto e la predisposizione delle pratiche antincendio restano responsabilita' del professionista e del Comando dei Vigili del fuoco, sull'Allegato I vigente e sulle regole tecniche applicabili. La skill non sostituisce il professionista antincendio, il Comando VV.F. ne' la lettura dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 e delle regole tecniche di prevenzione incendi.