Regime amministrativo SUAP per attivita' produttive (D.Lgs 222/2016)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, geometra, consulente o operatore del SUAP/SUE deve individuare il regime amministrativo applicabile all'avvio, modifica, subingresso o cessazione di un'attivita' privata produttiva o commerciale presso lo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), sulla base del D.Lgs. 222/2016 ("SCIA 2") e della sua Tabella A:
- capire quale regime (comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, silenzio-assenso, autorizzazione) la Tabella A associa all'attivita';
- riconoscere gli effetti e i tempi di ciascun regime;
- gestire le attivita' non elencate e i livelli ulteriori di semplificazione di regioni/enti locali.
Per la parte edilizia (regime degli interventi edilizi, modulistica unificata) usa la
skill modulistica-edilizia-unificata: questa copre le attivita' produttive/commerciali.
Art. 1 - Oggetto
Il decreto, in attuazione della delega dell'art. 5 L. 124/2015, provvede alla precisa individuazione delle attivita' oggetto di procedimento di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) o di silenzio-assenso, nonche' di quelle per cui e' necessario il titolo espresso. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente consulenza funzionale all'istruttoria per le attivita' della Tabella A, salvi i soli diritti di segreteria (art. 1, c. 3).
Art. 2 - Regimi amministrativi delle attivita' private (Tabella A)
A ciascuna attivita' elencata nella Tabella A si applica il regime amministrativo ivi indicato (art. 2, c. 1). I regimi e i loro effetti:
- Comunicazione (c. 2): produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Se servono altre comunicazioni/attestazioni, si puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello (art. 19-bis L. 241/1990), con le asseverazioni/certificazioni previste da legge o regolamento.
- SCIA (c. 3 -> art. 19 L. 241/1990): l'attivita' puo' essere avviata immediatamente; l'amministrazione effettua i controlli entro 60 giorni (30 nell'edilizia) e, in carenza di requisiti, puo' vietare la prosecuzione o chiedere di conformarsi.
- SCIA unica (c. 3 -> art. 19-bis, c. 2): quando servono altre SCIA o comunicazioni/notifiche, si presenta un'unica SCIA allo Sportello unico, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni per i controlli (termine 60/30 giorni).
- SCIA condizionata ad atti di assenso (c. 3 -> art. 19-bis, c. 3): la SCIA e' presentata contestualmente all'istanza per le autorizzazioni; entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi; l'avvio e' subordinato al rilascio delle autorizzazioni, comunicato dallo Sportello unico.
- Autorizzazione (c. 5 -> art. 20 L. 241/1990): serve un provvedimento espresso, salvo silenzio-assenso ove indicato; se servono ulteriori atti di assenso, si applica la Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. L. 241), convocata entro 5 giorni.
- Autorizzazione + SCIA / SCIA unica / Comunicazione: alla domanda di autorizzazione si puo' allegare la SCIA / SCIA unica / comunicazione per le attivita' che le prevedono (es. SCIA prevenzione incendi; notifica sanitaria).
Attivita' non elencate (c. 6): l'amministrazione puo' ricondurle all'attivita' corrispondente, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. Per la SCIA, il termine di 18 mesi dell'art. 21-nonies (annullamento d'ufficio) decorre dalla scadenza del termine per il potere ordinario di verifica (c. 4).
Art. 5 - Livelli ulteriori di semplificazione
Regioni ed enti locali, nel disciplinare i regimi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie del decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione: verificare la disciplina locale.
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce la Tabella A attivita' per attivita' (~245 KB): il regime esatto della singola attivita' va letto sulla Tabella A dell'atto. La skill inquadra il quadro e il metodo di lettura.
- Non sostituisce la valutazione del SUAP ne' la lettura della normativa di settore.
- Non copre l'edilizia (interventi edilizi/modulistica): rinvia a
modulistica-edilizia-unificata.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
individua-regime-attivita |
Individua il regime amministrativo di un'attivita' produttiva/commerciale sulla Tabella A e ne inquadra effetti e tempi |
gestisci-scia-unica-condizionata |
Distingue e imposta SCIA, SCIA unica (art. 19-bis c. 2) e SCIA condizionata (art. 19-bis c. 3) con la Conferenza di servizi |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ("SCIA 2") - art. 1 (oggetto), art. 2 (regimi amministrativi delle attivita' private; rinvio alla Tabella A), art. 5 (livelli ulteriori di semplificazione) e Tabella A (legenda dei regimi).
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19 (SCIA), art. 19-bis (SCIA unica, c. 2; SCIA condizionata, c. 3), art. 20 (silenzio-assenso), artt. 14 e ss. (Conferenza di servizi).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-222-2016.md,
references/estratti/regimi-suap-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la classificazione dell'attivita' e la determinazione del regime restano responsabilita' del professionista e del SUAP competente, sulla Tabella A vigente. La skill non sostituisce lo Sportello unico, la lettura della Tabella A dell'atto ne' la normativa di settore applicabile all'attivita'.