Relazione tecnica di rispondenza ai requisiti minimi - ex legge 10 (D.Lgs. 192/2005 art. 8)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere o architetto (come progettista o direttore dei lavori) deve collocare correttamente la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia (la storica "relazione ex legge 10") in un intervento edilizio/impiantistico, secondo il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8 (con le sanzioni dell'art. 15):
- chi la redige e cosa deve contenere (calcoli e verifiche), quando e dove si deposita (art. 8 c. 1);
- le esclusioni e la valutazione dei sistemi alternativi (cc. 1, 1-bis);
- l'asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori e i controlli del Comune (cc. 2-5);
- il regime sanzionatorio per professionista e direttore dei lavori (art. 15 cc. 1, 3, 4).
Per l'APE (attestato di prestazione energetica, art. 6) usa
attestato-prestazione-energetica-dlgs192; per le verifiche numeriche (trasmittanza, requisiti
del DM 26/6/2015) usa trasmittanza-termica-opache-dm2015. Questa copre l'adempimento della
relazione tecnica (art. 8), non i calcoli.
Chi la redige, cosa contiene, dove si deposita (art. 8, c. 1)
- Chi: il progettista o i progettisti, nelle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriscono i calcoli e le verifiche previsti dal decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza ai requisiti.
- Deposito: il proprietario (o chi ne ha titolo) la deposita in doppia copia presso le amministrazioni competenti, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla domanda di titolo abilitativo.
- Esclusioni: adempimenti e relazione non dovuti per installazione di pompa di calore <= 15 kW e per sostituzione del generatore di calore sotto la soglia del DM 37/2008.
- Schemi: gli schemi e le modalita' di compilazione sono definiti con decreto MiSE (rinvio; un periodo e' stato abrogato dal D.Lgs. 48/2020), per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
Sistemi alternativi ad alta efficienza (art. 8, c. 1-bis)
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti, la relazione include una valutazione di fattibilita' tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza (fornitura da fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento/teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio/controllo attivo dei consumi), documentata e disponibile a fini di verifica.
Asseverazione a fine lavori e controlli (art. 8, cc. 2-5)
- Asseverazione (c. 2): a fine lavori il direttore dei lavori assevera la conformita' delle opere (e delle varianti) alla relazione tecnica e l'attestato di qualificazione energetica (AQE) dell'edificio come realizzato, presentandoli al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Senza tale documentazione asseverata la fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo.
- Conservazione e controlli (cc. 3-5): il Comune conserva copia ed esegue accertamenti e ispezioni in corso d'opera o entro cinque anni dalla fine lavori, anche su richiesta di committente/acquirente/conduttore (a spese del richiedente).
Regime e sanzioni (art. 15, cc. 1, 3, 4)
- Dichiarazione sostitutiva (c. 1): la relazione tecnica, l'asseverazione e l'AQE (oltre ad APE e rapporto di controllo) sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000).
- Sanzione al professionista (c. 3): il professionista che rilascia la relazione tecnica non conforme agli schemi/modalita' (art. 8, cc. 1 e 1-bis) e' punito con sanzione da 700 a 4200 euro (con comunicazione all'ordine/collegio).
- Sanzione al direttore dei lavori (c. 4): il DL che omette di presentare al Comune l'asseverazione e l'AQE prima del rilascio dell'agibilita' e' punito con sanzione da 1000 a 6000 euro.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige la relazione tecnica ne' l'asseverazione/AQE; non esegue i calcoli e le
verifiche energetiche (rinvio a
trasmittanza-termica-opache-dm2015e al DM 26/6/2015). - Non riproduce gli schemi di relazione del decreto attuativo MiSE ne' i requisiti numerici del DM 26/6/2015.
- Non copre l'APE (art. 6, skill dedicata), l'esercizio degli impianti (art. 7) ne' i commi 2 e 5-10 dell'art. 15 (controlli e sanzioni APE/impianti).
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-relazione-deposito |
Stabilisce se la relazione tecnica e' dovuta, chi la redige, cosa contiene (incl. sistemi alternativi) e come/quando si deposita (art. 8 cc. 1, 1-bis) |
inquadra-asseverazione-sanzioni |
Inquadra l'asseverazione del DL a fine lavori, i controlli del Comune e le sanzioni a professionista e DL (art. 8 cc. 2-5; art. 15 cc. 1, 3, 4) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni): cc. 1 (relazione e deposito, esclusioni), 1-bis (sistemi alternativi), 2 (asseverazione del DL a fine lavori), 3-5 (conservazione, accertamenti e ispezioni); art. 15 (Sanzioni): cc. 1 (dichiarazione sostitutiva), 3 (professionista, 700-4200 euro), 4 (direttore dei lavori, 1000-6000 euro).
- Citati come rinvio (non riprodotti): DM 26/6/2015 (requisiti minimi), decreto MiSE con gli schemi di relazione, DM 37/2008 (soglia generatore), art. 6 (APE), art. 7 (esercizio impianti), DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-192-2005-art8-15.md,
references/estratti/relazione-tecnica-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale per il tecnico (progettista, direttore dei lavori): inquadra l'adempimento della relazione tecnica ex legge 10 e la sua collocazione procedurale. La redazione della relazione, l'esecuzione dei calcoli/verifiche e l'asseverazione restano responsabilita' del progettista e del direttore dei lavori, sul testo vigente dell'art. 8 e del DM 26/6/2015. La skill non sostituisce il progettista, il direttore dei lavori ne' la lettura dell'art. 8 e dei decreti attuativi.