Requisiti igienico-sanitari minimi degli alloggi (DM 5 luglio 1975)
Quando usare questa skill
Usala quando un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) deve inquadrare i requisiti igienico-sanitari minimi dei locali di abitazione secondo il DM 5 luglio 1975 (Ministero della sanità) — nella progettazione degli alloggi, nei frazionamenti/cambi di destinazione e nella verifica di agibilità:
- altezze minime interne (art. 1);
- superfici minime per abitante, stanze e alloggio monostanza (artt. 2-3);
- riscaldamento, aeroilluminazione, ventilazione e servizi (artt. 4-7);
- protezione acustica dei materiali (art. 8).
È un supporto documentale sui requisiti minimi nazionali: inquadra i valori; non redige il
progetto, non riproduce i regolamenti edilizi regionali/comunali né le deroghe (es. recupero sottotetti).
È distinta da requisiti-acustici-passivi-edifici-dpcm (DPCM 5/12/1997, valori limite acustici) e da
barriere-architettoniche-edifici-privati-dm236 (accessibilità); complementare a segnalazione-agibilita-dpr380.
Cosa fa
| Sotto-attività | Descrizione |
|---|---|
verifica-altezze-superfici-minime |
Altezza minima interna (art. 1) e superfici minime per abitante, stanze da letto, soggiorno e alloggio monostanza (artt. 2-3) |
verifica-aeroilluminazione-servizi-impianti |
Riscaldamento (art. 4), illuminazione/aeroilluminazione (art. 5), ventilazione (art. 6), bagno (art. 7) e protezione acustica (art. 8) |
Punti chiave (verificati sul testo/immagine)
- Altezza minima (art. 1): 2,70 m; 2,40 m per corridoi/disimpegni/bagni/gabinetti/ripostigli; 2,55 m nei comuni montani > 1000 m s.l.m.
- Superfici (art. 2): ≥ 14 mq/abitante (primi 4), 10 mq per i successivi; stanze da letto 9 mq (1 pers.) / 14 mq (2 pers.); soggiorno ≥ 14 mq; finestra apribile per letto/soggiorno/cucina.
- Monostanza (art. 3): ≥ 28 mq (1 pers.) / 38 mq (2 pers.), comprensivo dei servizi.
- Riscaldamento (art. 4): temperatura di progetto 18-20 °C; no condensazione permanente.
- Aeroilluminazione (art. 5): illuminazione naturale diretta; fattore di luce diurna medio ≥ 2%; superficie finestrata apribile ≥ 1/8 del pavimento.
- Ventilazione/bagno (artt. 6-7): ventilazione meccanica ove manca la naturale; stanza da bagno con apertura/aspirazione, dotata (almeno una) di vaso, bidet, vasca o doccia, lavabo.
Fonti
- DM 5 luglio 1975 — G.U. Serie Generale n. 190 del 18/7/1975 (PDF Gazzetta Ufficiale, SHA256
3fd9f355...). Scansione GURITEL: gli articoli 1-9 sono stati letti renderizzando le pagine in immagine (pdftoppm, pagine PDF 12-13) e trascritti verbatim.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.
Limiti
- Non redige il progetto né esegue calcoli illuminotecnici/termotecnici di dettaglio (fattore di luce diurna, dispersioni); è un inquadramento dei requisiti minimi.
- Non riproduce i regolamenti edilizi regionali/comunali e il Regolamento Edilizio Tipo, né le deroghe per il recupero dei sottotetti/locali esistenti (leggi regionali).
- Non fornisce i valori limite acustici (→ skill
requisiti-acustici-passivi-edifici-dpcm, DPCM 5/12/1997) né i requisiti di accessibilità (→ skillbarriere-architettoniche-edifici-privati-dm236); non sostituisce il progettista.
La skill è un supporto documentale: non sostituisce il progettista, né la lettura del DM 5 luglio 1975 e dei regolamenti edilizi regionali/comunali applicabili.