Responsabilità dell'appaltatore: vizi e rovina d'edificio (c.c. 1667-1669)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, direttore dei lavori o CTU deve inquadrare la responsabilità dell'appaltatore per i difetti dell'opera o per la rovina e i gravi difetti di un edificio, secondo il Codice civile, artt. 1667, 1668, 1669:
- distinguere la garanzia per vizi (art. 1667-1668) dalla responsabilità per rovina/gravi difetti degli immobili (art. 1669);
- individuare i termini (denuncia, decadenza, prescrizione) applicabili;
- inquadrare i rimedi esperibili dal committente.
Per la relazione del CTU vedi relazione-peritale-ctu-cpc; per l'ATP/CTP preventiva vedi
accertamento-tecnico-preventivo-cpc (se in catalogo). Questa copre il regime sostanziale della
responsabilità dell'appaltatore.
Garanzia per difformità e vizi (art. 1667)
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i vizi erano conosciuti o riconoscibili (salvo che siano stati taciuti in mala fede). Il committente deve denunziare i vizi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla scoperta (denuncia non necessaria se l'appaltatore li ha riconosciuti od occultati). L'azione si prescrive in 2 anni dalla consegna. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia in eccezione, purché i vizi siano stati denunziati nei 60 giorni e prima dei 2 anni.
Contenuto della garanzia (art. 1668)
Il committente può chiedere, a scelta: l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. Se i vizi rendono l'opera del tutto inadatta alla destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Rovina e gravi difetti di immobili (art. 1669)
Per edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata: se, nel corso di 10 anni dal compimento, l'opera — per vizio del suolo o difetto della costruzione — rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile verso il committente e i suoi aventi causa, purché la denuncia sia fatta entro 1 anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in 1 anno dalla denuncia.
L'art. 1669 configura, secondo la giurisprudenza, una responsabilità di ordine pubblico (con applicazioni anche a interventi su edifici esistenti e a soggetti diversi dal solo appaltatore): profili da valutare con il legale, non riprodotti dalla skill.
Cosa NON fa (limiti)
- Non accerta i vizi/la rovina, il nesso causale o il quantum del danno.
- Non fornisce l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1669 (ambito, natura, soggetti responsabili) né la strategia processuale.
- Non sostituisce il legale, il CTU o il giudice; non tratta gli altri articoli del Capo VII (nozione, variazioni, verifica/accettazione) se non come richiamo.
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-garanzia-vizi |
Inquadra la garanzia per difformità/vizi (art. 1667), i termini (60 gg, 2 anni) e i rimedi (art. 1668) |
inquadra-rovina-1669 |
Verifica i presupposti e i termini della responsabilità per rovina e gravi difetti (art. 1669) |
Riferimenti normativi
- Codice civile (R.D. 262/1942), Capo VII (appalto) - art. 1667 (difformità e vizi: garanzia, denuncia 60 gg, prescrizione 2 anni), art. 1668 (contenuto della garanzia: eliminazione/riduzione/risarcimento/risoluzione), art. 1669 (rovina e gravi difetti di immobili: responsabilità decennale, denuncia e prescrizione annuale).
- Richiamati (non trascritti): artt. 1655 (nozione), 1660-1666 (variazioni, verifica, accettazione), 1670-1676; interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1669.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cc-artt-1667-1668-1669.md,
references/estratti/responsabilita-appaltatore-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: l'accertamento tecnico dei vizi/della rovina, la valutazione del nesso causale e del quantum, l'interpretazione dell'art. 1669 e la strategia processuale restano responsabilità del legale, del CTU e del giudice, sul testo vigente del Codice civile e sulla giurisprudenza. La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura degli articoli richiamati.