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Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) - allegato II REACH / Reg. (UE) 2020/878

Compilazione e verifica di completezza della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) secondo l'allegato II REACH sostituito dal Reg. (UE) 2020/878: le 16 sezioni obbligatorie con le sotto-sezioni e le prescrizioni generali della Parte A (persona competente, datazione/revisioni).

Riferimenti normativi
  • Regolamento (UE) 2020/878 - allegato II REACH (formato SDS a 16 sezioni)
  • Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) art. 31 (obbligo SDS - citato) e Reg. (CE) 1272/2008 (CLP - citato)
Tag
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Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) - allegato II REACH / Reg. (UE) 2020/878

Quando usare questa skill

Usala quando devi compilare o verificare la completezza di una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) di una sostanza o miscela, secondo l'allegato II del REACH quale sostituito dal Reg. (UE) 2020/878 (formato a 16 sezioni):

  • strutturare le 16 sezioni obbligatorie e le rispettive sotto-sezioni nell'ordine e con la numerazione previsti;
  • controllare le prescrizioni generali della Parte A (compilazione da persona competente; linguaggio chiaro; divieto di indicazioni minimizzanti non coerenti con la classificazione; datazione e gestione delle revisioni).

Non e' una skill di classificazione: non classifica la sostanza/miscela ai sensi del CLP, non compie la valutazione della sicurezza chimica e non ricava i valori (limiti di esposizione, dati tossicologici/ecologici, classi di trasporto).

Cosa NON fa (limiti)

  • Non classifica ai sensi del CLP (Reg. 1272/2008) ne' redige gli scenari d'esposizione / la valutazione della sicurezza chimica.
  • Non stabilisce quando la SDS e' obbligatoria: e' l'art. 31 REACH (rinvio, non riprodotto).
  • Non fornisce i dati di sezione (limiti, tossicita', ecotossicita', classificazione ADR/RID/IMDG/IATA): sono del fornitore o delle prove.

Sotto-attivita'

Task Descrizione
compila-sds Struttura le 16 sezioni e le sotto-sezioni della SDS secondo l'allegato II, con le prescrizioni generali della Parte A
verifica-completezza-sds Verifica la completezza e la conformita' formale di una SDS esistente (sezioni/sotto-sezioni presenti, datazione/revisione, assenza di indicazioni minimizzanti)

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 - sostituisce l'allegato II del REACH (Reg. CE 1907/2006): prescrizioni generali (Parte A) e struttura delle 16 sezioni (Parte B).
  • Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) art. 31 (obbligo e condizioni di fornitura della SDS - citato, non riprodotto) e Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) (classificazione
    • citato).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/reg-ue-2020-878-sds.md, references/estratti/sds-16-sezioni-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la classificazione CLP, i valori tossicologici/ ecologici, i limiti di esposizione, la classificazione di trasporto e la valutazione della sicurezza chimica richiedono dati e competenze specialistiche e restano in capo al fornitore e alla persona competente che redige la SDS. La skill non sostituisce la persona competente, il classificatore CLP ne' la valutazione della sicurezza chimica.