Segnalazione certificata di agibilità (D.P.R. 380/2001, art. 24)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, architetto o direttore dei lavori deve preparare o verificare la segnalazione certificata di agibilità (SCA) secondo l'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:
- inquadrare cosa attesta l'agibilità e con quale strumento (segnalazione certificata);
- individuare chi, quando ed entro quale termine presenta la SCA e per quali interventi;
- comporre la documentazione da allegare e verificare i presupposti dell'agibilità parziale e delle deroghe igienico-sanitarie asseverabili.
L'art. 25 (procedura di rilascio del certificato di agibilità) è abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222: oggi vale il modello della SCA dell'art. 24.
Per la modulistica edilizia (CILA/SCIA/permesso) vedi modulistica-edilizia-unificata; per
l'aggiornamento catastale vedi catasto-pregeo-docfa-atti-telematici; per la denuncia delle
opere strutturali e il collaudo vedi denuncia-opere-strutturali-l1086.
Cosa attesta e con quale strumento (art. 24, c. 1)
L'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e degli impianti, e (ove previsto) il rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, oltre alla conformità dell'opera al progetto presentato. È attestata mediante segnalazione certificata.
Chi, quando, per quali interventi (art. 24, c. 2-3)
- Chi: il titolare del permesso di costruire o chi ha presentato la SCIA, o i loro successori/aventi causa.
- Quando/dove: entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, allo sportello unico per l'edilizia (SUE).
- Interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali; c) interventi su esistenti che possano influire sulle condizioni del c. 1.
- Sanzione (c. 3): la mancata presentazione comporta la sanzione da euro 77 a euro 464.
Agibilità parziale (art. 24, c. 4)
La SCA può riguardare anche singoli edifici/porzioni funzionalmente autonomi o singole unità immobiliari, alle condizioni indicate (opere di urbanizzazione primaria, parti strutturali e impianti completati/collaudati/certificati secondo i casi).
Documentazione allegata (art. 24, c. 5)
- a) attestazione del direttore dei lavori (o professionista abilitato) sulle condizioni del c. 1;
- b) collaudo statico (art. 67) o dichiarazione di regolare esecuzione (casi del c. 8-bis dell'art. 67);
- c) conformità in materia di accessibilità/barriere architettoniche (artt. 77 e 82);
- d) estremi dell'aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell'impresa installatrice sugli impianti (o collaudo);
- e-bis) attestazione 'edificio predisposto alla banda ultra larga'.
Deroghe igienico-sanitarie asseverabili (art. 24, c. 5-bis/ter/quater)
Il progettista abilitato può asseverare la conformità igienico-sanitaria in ipotesi di altezza minima interna fino a 2,40 m e alloggio monostanza fino a 20 mq (1 persona) o 28 mq (2 persone), a condizione dell'adattabilità (DM 236/1989) e di almeno una delle condizioni del c. 5-ter. Restano ferme le deroghe già previste dalla legge (c. 5-quater).
Utilizzo e controlli (art. 24, c. 6-7, 7-bis)
- Utilizzo (c. 6): può iniziare dalla data di presentazione al SUE della segnalazione corredata della documentazione del c. 5; si applica l'art. 19, c. 3 e 6-bis, L. 241/1990.
- Controlli (c. 7): disciplinati da Regioni/Province autonome/Comuni/Città metropolitane, anche a campione e con ispezione.
- SCA in assenza di lavori (c. 7-bis): per immobili legittimi privi di agibilità con i requisiti definiti da apposito decreto interministeriale.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige né presenta la SCA e non compila la modulistica regionale/comunale: rinvia al
SUE competente e a
modulistica-edilizia-unificata. - Non esegue il collaudo statico (art. 67 / L. 1086/1962 →
denuncia-opere-strutturali-l1086), né le certificazioni di impianti (DM 37/2008) o di accessibilità (DM 236/1989). - Non sostituisce il direttore dei lavori né il professionista abilitato; non tratta il regime edilizio dell'intervento (CILA/SCIA/permesso) se non come richiamo.
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|---|
prepara-sca |
Individua soggetto, termine (15 gg), interventi soggetti e compone l'elenco della documentazione da allegare (c. 5) |
verifica-agibilita-parziale |
Verifica i presupposti dell'agibilità parziale (c. 4) e delle deroghe igienico-sanitarie asseverabili (c. 5-bis/ter) |
Riferimenti normativi
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 24 (agibilità: SCA, termine 15 giorni al SUE, interventi, sanzione 77-464 euro, agibilità parziale, documentazione c. 5, deroghe c. 5-bis/ter, utilizzo c. 6, controlli c. 7, SCA senza lavori c. 7-bis). Art. 25 abrogato (D.Lgs. 222/2016).
- Richiamati (non riprodotti): art. 67 (collaudo statico), artt. 77 e 82 (barriere architettoniche), art. 19, c. 3 e 6-bis, L. 241/1990, DM 14 giugno 1989, n. 236, DM 22 gennaio 2008, n. 37.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dpr-380-2001-art-24-25.md,
references/estratti/agibilita-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la predisposizione, l'asseverazione e la presentazione della SCA, nonché i collaudi e le certificazioni allegate, restano responsabilità del direttore dei lavori e dei professionisti abilitati, sul testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e sulla disciplina regionale/comunale. La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura dell'art. 24 e degli atti richiamati.