Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo V, artt. 161-165)
Quando usare questa skill
Usala quando un datore di lavoro, RSPP o tecnico della sicurezza deve inquadrare la segnaletica di salute e sicurezza di un luogo di lavoro o di un cantiere, secondo il Testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), Titolo V (artt. 161-165):
- capire il campo di applicazione e cosa non rientra (segnaletica del traffico) - art. 161;
- riconoscere i tipi di segnaletica e di segnale (cartelli, colori, luminosi/acustici, verbali, gestuali) - art. 162;
- inquadrare gli obblighi del datore di lavoro (ricorso alla segnaletica, allegati) - art. 163;
- impostare informazione e formazione (art. 164) e conoscere le sanzioni (art. 165).
Per gli obblighi generali del datore/preposto e la formazione usa
obblighi-datore-preposto-formazione-dlgs81; per i DPI e i rischi specifici usa le skill
dedicate. Questa copre la segnaletica di sicurezza (Titolo V).
Campo di applicazione (art. 161)
- Il Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
- Non si applica alla segnaletica del traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo.
- Rinvio (c. 2-bis): un regolamento disciplina la segnaletica stradale per le attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Definizioni: tipi di segnaletica e di segnale (art. 162)
- Segnaletica di sicurezza: fornisce un'indicazione/prescrizione su sicurezza o salute, tramite cartello, colore, segnale luminoso/acustico, comunicazione verbale o segnale gestuale.
- Tipi di segnale: divieto (vieta un comportamento pericoloso), avvertimento (avverte di un rischio), prescrizione (prescrive un comportamento), salvataggio/soccorso (uscite, mezzi di soccorso), informazione (indicazioni diverse dalle precedenti).
- Mezzi: cartello (forma + colori + simbolo/pittogramma, con illuminazione sufficiente) e cartello supplementare; colore di sicurezza; simbolo/pittogramma; segnale luminoso; segnale acustico; comunicazione verbale; segnale gestuale (movimenti/ posizioni convenzionali delle braccia/mani per guidare manovre a rischio).
Obblighi del datore di lavoro (art. 163)
- Obbligo residuale (c. 1): dopo la valutazione dei rischi (art. 28), se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure/sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi di protezione collettiva, il datore fa ricorso alla segnaletica, conformemente agli allegati XXIV-XXXII.
- Situazioni non previste (c. 2): per rischi non considerati negli allegati, il datore adotta le misure necessarie anche in base alle norme di buona tecnica.
- Traffico interno (c. 3): per regolare il traffico dentro l'impresa/unita' produttiva, il datore usa se del caso la segnaletica del traffico stradale (fatto salvo l'allegato XXVIII).
Informazione e formazione (art. 164)
Il datore di lavoro provvede affinche':
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i lavoratori siano informati delle misure sulla segnaletica impiegata;
- i lavoratori ricevano una formazione adeguata (istruzioni precise) sul significato della segnaletica, soprattutto quando implica l'uso di gesti o parole, e sui comportamenti da seguire.
Sanzioni (art. 165)
- A carico di datore di lavoro e dirigente:
- art. 163 -> arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
- art. 164 -> arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.
- Cumulo (c. 2): la violazione di piu' precetti degli allegati (categoria omogenea) e' considerata una unica violazione punita con la pena della lett. a); l'organo di vigilanza precisa i precetti violati.
Cosa NON fa (limiti)
- Non progetta il piano di segnaletica ne' sceglie in concreto cartelli/colori/segnali; non redige il DVR (art. 28).
- Non riproduce gli allegati XXIV-XXXII (requisiti specifici di cartelli, colori, segnali luminosi/acustici/gestuali), citati come rinvio; l'art. 166 e' abrogato (D.Lgs. 106/2009).
- Non tratta i rischi specifici ne' la segnaletica stradale di cantiere (Codice della Strada / DM 10/7/2002, skill dedicate) se non nei richiami dell'art. 161.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-obbligo-segnaletica |
Stabilisce quando e' dovuta la segnaletica (obbligo residuale dopo la protezione collettiva) e quale tipo di segnale/mezzo usare (artt. 161-163) |
inquadra-informazione-formazione-sanzioni |
Inquadra l'informazione di RLS/lavoratori, la formazione sul significato dei segnali (incl. gesti/parole) e le sanzioni (artt. 164-165) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza sul lavoro) - Titolo V: artt. 161 (campo di applicazione), 162 (definizioni), 163 (obblighi del datore di lavoro), 164 (informazione e formazione), 165 (sanzioni). L'art. 166 e' abrogato (D.Lgs. 106/2009).
- Citati come rinvio (non riprodotti): allegati XXIV-XXXII (requisiti di cartelli, colori, segnali), art. 28 (valutazione dei rischi/DVR); per la segnaletica stradale di cantiere si rinvia al Codice della Strada e al DM 10/7/2002.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-segnaletica-161-165.md,
references/estratti/segnaletica-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale per il tecnico (datore di lavoro, RSPP, coordinatore sicurezza): inquadra la disciplina e gli obblighi sulla segnaletica di sicurezza. La progettazione del piano di segnaletica, la valutazione dei rischi e la scelta dei segnali (allegati XXIV-XXXII) restano responsabilita' del datore di lavoro e dell'RSPP, sul testo vigente del Titolo V. La skill non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP, il coordinatore per la sicurezza ne' la lettura degli artt. 161-165 e degli allegati.