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Sorveglianza sanitaria e medico competente (D.Lgs 81/2008)

Inquadra la sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/2008, art. 41): quando e' dovuta, i tipi di visita (preventiva, periodica, cambio mansione, cessazione, ripresa >60 gg), i quattro giudizi di idoneita' e il ricorso all'ASL entro 30 gg. Non esprime giudizi sanitari.

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza) - artt. 25, 38, 39, 40, 41
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Sorveglianza sanitaria e medico competente (D.Lgs 81/2008)

Quando usare questa skill

Usala quando un datore di lavoro, RSPP o consulente della sicurezza deve inquadrare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli obblighi del medico competente, secondo il D.Lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza sul lavoro), artt. 25 e 38-41:

  • stabilire quando la sorveglianza sanitaria e' dovuta;
  • riconoscere i tipi di visita e i giudizi di idoneita';
  • gestire il ricorso e conoscere obblighi e requisiti del medico competente.

Per il DVR (valutazione dei rischi, che attiva la sorveglianza) usa dvr-generico; per gli appalti con interferenze usa duvri-interferenze-dlgs81.

Quando serve la sorveglianza sanitaria (art. 41, c. 1)

E' effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa (e dalle indicazioni della Commissione consultiva - art. 6) in base alla valutazione dei rischi (DVR); oppure su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

I tipi di visita medica (art. 41, c. 2)

  • Preventiva (anche preassuntiva): assenza di controindicazioni e idoneita' alla mansione specifica.
  • Periodica: periodicita' di norma annuale, salvo diversa cadenza stabilita dal medico competente in base al rischio (l'organo di vigilanza puo' disporre contenuti/periodicita' diversi).
  • Su richiesta del lavoratore (se correlata ai rischi).
  • Cambio mansione; cessazione del rapporto (nei casi previsti); ripresa dopo assenza > 60 giorni continuativi per motivi di salute; alcol/sostanze (lett. e-quater) per le attivita' ad elevato rischio infortuni.

Divieti (c. 3): le visite non possono accertare stati di gravidanza ne' i casi vietati dalla legge. Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro (c. 4).

Il giudizio di idoneita' (art. 41, cc. 6-7)

Il medico competente esprime uno dei quattro giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. idoneita';
  2. idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneita' temporanea (con i limiti temporali di validita' - c. 7);
  4. inidoneita' permanente.

Il giudizio e' espresso per iscritto, con copia al lavoratore e al datore di lavoro (c. 6-bis).

Il ricorso (art. 41, c. 9)

Avverso i giudizi del medico competente (compresi quelli preassuntivi) e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'ASL territorialmente competente, che conferma, modifica o revoca il giudizio (dopo eventuali accertamenti).

Il medico competente (artt. 25, 38-40)

  • Obblighi (art. 25): collabora al DVR e alla programmazione della sorveglianza; istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A); informa i lavoratori; effettua i sopralluoghi negli ambienti di lavoro; consegna al lavoratore, alla cessazione, copia della cartella.
  • Requisiti (art. 38): titoli/specializzazioni ed iscrizione nell'elenco dei medici competenti.
  • Svolgimento (art. 39) e rapporti con il SSN (art. 40: trasmissione dei dati aggregati - Allegato 3B).

Cosa NON fa (limiti)

  • Non esprime giudizi sanitari: la valutazione clinica e il giudizio di idoneita' sono esclusivi del medico competente.
  • Non riproduce gli Allegati 3A/3B (cartella sanitaria e di rischio): rinvia agli atti.
  • Non sostituisce il medico competente, l'RSPP ne' il datore di lavoro; non individua i protocolli sanitari specifici (compito del medico competente).

Sotto-attivita'

Task Descrizione
imposta-sorveglianza-sanitaria Stabilisce quando la sorveglianza e' dovuta e i tipi di visita applicabili (art. 41)
gestisci-giudizio-idoneita-ricorso Inquadra i quattro giudizi di idoneita', la forma scritta e il ricorso all'ASL (30 giorni)

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza) - art. 25 (obblighi del medico competente), art. 38 (titoli e requisiti), art. 39 (svolgimento dell'attivita'), art. 40 (rapporti con il SSN), art. 41 (sorveglianza sanitaria: casi, visite, giudizi, ricorso).
  • Correlati: art. 18 (nomina del medico competente, tra gli obblighi del datore); Allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (dati aggregati) - richiamati, non riprodotti.

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-sorveglianza.md, references/estratti/sorveglianza-sanitaria-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la definizione del protocollo sanitario, l'esecuzione delle visite e il giudizio di idoneita' sono responsabilita' esclusiva del medico competente; gli obblighi organizzativi restano del datore di lavoro. La skill non sostituisce il medico competente, l'RSPP ne' la lettura del D.Lgs. 81/2008 e dei suoi Allegati.