Sottoprodotti ed End of Waste (D.Lgs. 152/2006 artt. 184-bis, 184-ter)
Quando usare questa skill
Usala quando devi distinguere un rifiuto da un sottoprodotto o stabilire se un rifiuto ha cessato di essere tale (End of Waste), ancorandolo al D.Lgs. 152/2006, Parte IV:
- sottoprodotto - art. 184-bis: una sostanza od oggetto è un sottoprodotto e non
un rifiuto (ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. a) solo se soddisfa tutte e quattro
le condizioni cumulative del c. 1:
- a) è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è produrlo;
- b) è certo che sarà utilizzato nello stesso o in un successivo processo, dal produttore o da terzi;
- c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale (requisiti di prodotto, salute e ambiente, nessun impatto complessivo negativo);
- criteri qualitativi/quantitativi per specifiche tipologie con DM (c. 2);
- cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) - art. 184-ter: un rifiuto
cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e
soddisfa i criteri che rispettano le condizioni del c. 1 (a scopi specifici, b
mercato/domanda, c requisiti tecnici e standard di prodotto, d nessun impatto
negativo);
- i criteri sono fissati da regolamenti UE o, in mancanza, caso per caso con DM (c. 2);
- in mancanza di criteri, tramite le autorizzazioni artt. 208/209/211 e Titolo III-bis, con parere obbligatorio e vincolante di ISPRA/ARPA (c. 3);
- comunicazioni e controlli a campione (cc. 3-bis, 3-ter), registro RECER (c. 3-septies), computo per gli obiettivi di recupero/riciclaggio (c. 4), applicazione della disciplina rifiuti fino alla cessazione (c. 5), requisiti REACH per il primo utilizzatore (c. 5-bis) e Nucleo End of Waste - NEW dal 1° gennaio 2026 (c. 5-ter).
Non è una skill di classificazione/redazione: non decide in concreto se un materiale è sottoprodotto o EoW, non riproduce i DM di criterio e non sostituisce l'autorità competente o ISPRA/ARPA.
Cosa NON fa (limiti)
- Non classifica in concreto un materiale come sottoprodotto o End of Waste: inquadra le condizioni di legge.
- Non riproduce i decreti ministeriali di criterio (c. 2) né i regolamenti UE per tipologia (es. DM 264/2016 sottoprodotti; regolamenti/DM EoW): rinvio.
- Non riproduce l'art. 183 (definizioni di rifiuto/produttore) né gli artt. 208/209/211 (autorizzazioni): citati come rinvio.
- Non redige la dichiarazione di conformità (art. 184-ter c. 3 lett. e) né l'istanza autorizzativa.
- Non tratta il deposito temporaneo e la classificazione HP dei rifiuti (skill
deposito-classificazione-rifiuti-dlgs152) né il trasporto/FIR (trasporto-rifiuti-fir-dlgs152).
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|---|
verifica-sottoprodotto |
Verifica le quattro condizioni cumulative del sottoprodotto (art. 184-bis c. 1 a-d) e inquadra il rinvio ai criteri con DM (c. 2) |
inquadra-end-of-waste |
Inquadra la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter): operazione di recupero, condizioni, criteri UE/DM, autorizzazioni con parere ISPRA/ARPA, RECER e NEW |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - Parte IV - art. 184-bis (Sottoprodotto) e art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto); richiamati l'art. 183 (definizioni), gli artt. 208/209/211 (autorizzazioni), il Titolo III-bis, la direttiva 2008/98/CE e i DM di criterio (rinvio).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-152-2006-184bis-184ter.md,
references/estratti/sottoprodotti-eow-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la qualificazione in concreto di un materiale come sottoprodotto o End of Waste, la scelta della procedura (criteri UE/DM o autorizzazione) e la relativa istruttoria restano in capo al produttore/detentore, all'autorità competente e a ISPRA/ARPA. Non sostituisce l'autorità competente, ISPRA/ARPA né la lettura degli artt. 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e dei decreti di criterio.