Rischio da agenti biologici sul lavoro (D.Lgs 81/2008 Titolo X)
Quando usare questa skill
Usala quando un RSPP/ASPP, un datore di lavoro o un tecnico della sicurezza deve inquadrare la valutazione e gestione del rischio da esposizione ad agenti biologici secondo il D.Lgs. 81/2008, Titolo X (artt. 266-280):
- definizioni e classificazione degli agenti biologici in 4 gruppi (§267, §268);
- valutazione del rischio con integrazione del DVR (§271);
- misure tecniche/organizzative/procedurali e igieniche (§272, §273);
- sorveglianza sanitaria e registro degli esposti (§279, §280).
Non è uno strumento che redige il DVR o classifica i singoli agenti: è un supporto documentale che inquadra classificazione, obblighi e adempimenti.
Cosa fa
| Sotto-attività | Descrizione |
|---|---|
inquadra-classificazione-valutazione-biologico |
Campo, definizioni, classificazione in 4 gruppi, valutazione del rischio e misure tecniche/igieniche (artt. 266-273) |
inquadra-sorveglianza-registro-biologico |
Sorveglianza sanitaria (vaccini, allontanamento) e registro degli esposti e degli eventi accidentali (artt. 279-280) |
Punti chiave (verificati sul testo)
- Definizioni (§267): agente biologico (microrganismo anche OGM, coltura cellulare, endoparassita umano) che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
- Classificazione (§268): 4 gruppi per rischio di infezione (1 poche probabilità; 2 malattie possibili, propagazione poco probabile, misure disponibili; 3 malattie gravi, propagazione possibile, misure disponibili; 4 malattie gravi, elevata propagazione, niente misure); in dubbio → gruppo più elevato; allegato XLVI per i gruppi 2/3/4.
- Valutazione (§271): integrata nel DVR (art. 17); buona prassi microbiologica; rivalutazione ogni 3 anni; allegato XLIV (rischio potenziale); programma di emergenza per i gruppi 3/4; RLS consultato.
- Misure (§272-273): limitare gli esposti, segnale di rischio biologico (allegato XLV), procedure di emergenza, smaltimento rifiuti; docce, indumenti separati, DPI disinfettati, divieti nelle aree a rischio.
- Sorveglianza (§279): art. 41 se necessaria; vaccini per i non immuni; allontanamento (art. 42).
- Registro esposti (§280): solo gruppi 3/4; tenuto tramite l'RSPP, accesso MC e RLS; conservazione 10 anni (40 anni per agenti con infezioni latenti/gravi sequele).
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo X, artt. 266-280 - testo vigente su Normattiva (indice
pinnato a
!vig=2026-07-17, SHA25618fbc542..., codice 008G0104), articoli letti viacaricaArticolo(formato AKN) e trascritti verbatim.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.
Limiti
- Non redige il DVR né la valutazione del rischio; non classifica i singoli agenti biologici.
- Non riproduce gli Allegati XLIV/XLV/XLVI né definisce i livelli di contenimento (artt. 274-275).
- Non tratta gli agenti chimici (Titolo IX Capo I, skill
valutazione-rischio-chimico-dlgs81) né i cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II, skillvalutazione-rischio-cancerogeni-mutageni-dlgs81).
La skill è un supporto documentale: non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP o il medico competente, né la lettura degli artt. 266-280 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi allegati.