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Rischio da agenti biologici sul lavoro (D.Lgs 81/2008 Titolo X)

Inquadra il rischio da agenti biologici (D.Lgs 81/2008 Titolo X, artt. 266-280): definizioni e classificazione nei 4 gruppi, valutazione del rischio e integrazione del DVR, misure tecniche e igieniche, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti dei gruppi 3 e 4.

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo X, artt. 266-280 (esposizione ad agenti biologici: definizioni, classificazione in 4 gruppi, valutazione, misure, sorveglianza, registro esposti)
  • Richiamati (non riprodotti): Allegati XLIV/XLV/XLVI D.Lgs 81/2008; artt. 17, 41, 42; D.Lgs. 106/2009; ISPESL ora INAIL (L. 122/2010)
Tag
agenti-biologicirischio-biologicodlgs-81-2008valutazione-rischiosorveglianza-sanitaria

Rischio da agenti biologici sul lavoro (D.Lgs 81/2008 Titolo X)

Quando usare questa skill

Usala quando un RSPP/ASPP, un datore di lavoro o un tecnico della sicurezza deve inquadrare la valutazione e gestione del rischio da esposizione ad agenti biologici secondo il D.Lgs. 81/2008, Titolo X (artt. 266-280):

  • definizioni e classificazione degli agenti biologici in 4 gruppi (§267, §268);
  • valutazione del rischio con integrazione del DVR (§271);
  • misure tecniche/organizzative/procedurali e igieniche (§272, §273);
  • sorveglianza sanitaria e registro degli esposti (§279, §280).

Non è uno strumento che redige il DVR o classifica i singoli agenti: è un supporto documentale che inquadra classificazione, obblighi e adempimenti.

Cosa fa

Sotto-attività Descrizione
inquadra-classificazione-valutazione-biologico Campo, definizioni, classificazione in 4 gruppi, valutazione del rischio e misure tecniche/igieniche (artt. 266-273)
inquadra-sorveglianza-registro-biologico Sorveglianza sanitaria (vaccini, allontanamento) e registro degli esposti e degli eventi accidentali (artt. 279-280)

Punti chiave (verificati sul testo)

  • Definizioni (§267): agente biologico (microrganismo anche OGM, coltura cellulare, endoparassita umano) che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
  • Classificazione (§268): 4 gruppi per rischio di infezione (1 poche probabilità; 2 malattie possibili, propagazione poco probabile, misure disponibili; 3 malattie gravi, propagazione possibile, misure disponibili; 4 malattie gravi, elevata propagazione, niente misure); in dubbio → gruppo più elevato; allegato XLVI per i gruppi 2/3/4.
  • Valutazione (§271): integrata nel DVR (art. 17); buona prassi microbiologica; rivalutazione ogni 3 anni; allegato XLIV (rischio potenziale); programma di emergenza per i gruppi 3/4; RLS consultato.
  • Misure (§272-273): limitare gli esposti, segnale di rischio biologico (allegato XLV), procedure di emergenza, smaltimento rifiuti; docce, indumenti separati, DPI disinfettati, divieti nelle aree a rischio.
  • Sorveglianza (§279): art. 41 se necessaria; vaccini per i non immuni; allontanamento (art. 42).
  • Registro esposti (§280): solo gruppi 3/4; tenuto tramite l'RSPP, accesso MC e RLS; conservazione 10 anni (40 anni per agenti con infezioni latenti/gravi sequele).

Fonti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo X, artt. 266-280 - testo vigente su Normattiva (indice pinnato a !vig=2026-07-17, SHA256 18fbc542..., codice 008G0104), articoli letti via caricaArticolo (formato AKN) e trascritti verbatim.

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.

Limiti

  • Non redige il DVR né la valutazione del rischio; non classifica i singoli agenti biologici.
  • Non riproduce gli Allegati XLIV/XLV/XLVI né definisce i livelli di contenimento (artt. 274-275).
  • Non tratta gli agenti chimici (Titolo IX Capo I, skill valutazione-rischio-chimico-dlgs81) né i cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II, skill valutazione-rischio-cancerogeni-mutageni-dlgs81).

La skill è un supporto documentale: non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP o il medico competente, né la lettura degli artt. 266-280 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi allegati.