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Rischio campi elettromagnetici (CEM) - D.Lgs 81/2008 Titolo VIII Capo IV

Valutazione del rischio da campi elettromagnetici dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 Titolo VIII Capo IV, artt. 206-212): quadro VLE/VA (Allegato XXXVI), quando misura/calcolo, effetti diretti/indiretti, gruppi sensibili, misure, sorveglianza sanitaria. Non riproduce i valori.

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 206-208 (campo di applicazione, definizioni, VLE e valori d'azione CEM)
  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 209-212 e Allegato XXXVI (valutazione, misure, sorveglianza sanitaria, deroghe)
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Rischio campi elettromagnetici (CEM) sul lavoro — D.Lgs 81/2008 Titolo VIII Capo IV

Supporto documentale per la valutazione del rischio da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (CEM) ai sensi del D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo IV (artt. 206-212 e Allegato XXXVI). Completa la serie "agenti fisici" del Titolo VIII (rumore Capo II, vibrazioni Capo III).

La skill è un supporto documentale: non riproduce i valori numerici VLE/VA dell'Allegato XXXVI, non esegue misure e non sostituisce il tecnico competente in agenti fisici né il medico competente.

A chi serve

RSPP, datore di lavoro, tecnico competente in agenti fisici, medico competente: chiunque debba impostare o verificare la valutazione del rischio CEM di un luogo di lavoro (es. saldatura, riscaldamento a induzione, elettrolisi, apparati RF, risonanza magnetica).

Cosa fa

  1. Inquadra la valutazione del rischio CEM nel DVR e chiarisce quando misura/calcolo sono necessari e quando no (art. 209).
  2. Distingue effetti diretti (termici/non termici) e indiretti (dispositivi medici/pacemaker, oggetti ferromagnetici, detonatori, incendi, correnti di contatto) — art. 207.
  3. Usa il quadro VLE/VA (effetti sanitari/sensoriali; VA inferiori/superiori) rinviando all'Allegato XXXVI (art. 208).
  4. Imposta le misure quando i VA sono superati e gestisce gruppi sensibili, informazione/formazione, sorveglianza sanitaria e deroghe (artt. 210, 210-bis, 211, 212).

Sotto-attività

  • inquadra-valutazione-e-vle — imposta la valutazione del rischio CEM (quando misura/calcolo, casi esclusi, elementi di attenzione) e il quadro VLE/VA (artt. 208-209 + Allegato XXXVI).
  • misure-e-gruppi-sensibili — imposta le misure di riduzione (art. 210), la gestione dei gruppi particolarmente sensibili, l'informazione/formazione, la sorveglianza sanitaria e le deroghe.

Fonte (Regola zero)

D.Lgs 81/2008, Testo coordinato INL gennaio 2025, artt. 206-212 e Allegato XXXVI; testo trascritto in references/fonti/dlgs-81-2008-titolo-viii-capo-iv.md, hash SHA256 in references/sources.yaml. Checklist in references/estratti/valutazione-cem-checklist.md.

Limiti

  • Non riproduce i valori numerici VLE/VA (Allegato XXXVI, tabelle frequenza-dipendenti): il tecnico li legge dall'allegato.
  • Non è la valutazione di rumore (Capo II), vibrazioni (Capo III) o ROA (Capo V), né l'esposizione della popolazione ai CEM (DPCM 2003 / art. 87 CCE): temi con skill/norme dedicate.
  • Non esegue misure strumentali né sostituisce il tecnico competente in agenti fisici o il medico competente.