Valutazione del rischio chimico - agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/2008 artt. 222-227)
Quando usare questa skill
Usala quando un datore di lavoro, un RSPP o un tecnico della sicurezza deve inquadrare la valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi e le relative misure di prevenzione e protezione, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza), Titolo IX, Capo I, artt. 222-227:
- definizioni e VLEP (art. 222);
- valutazione dei rischi dentro il DVR ex art. 28 (art. 223);
- misure generali e deroga per rischio basso/irrilevante (art. 224);
- misure specifiche con sostituzione, gerarchia e misurazioni (art. 225);
- incidenti/emergenze (art. 226) e informazione/formazione (art. 227).
Non è uno strumento che redige il DVR o la valutazione, né esegue misurazioni o applica algoritmi di stima del rischio: è un supporto documentale che inquadra obblighi, contenuti e gerarchia delle misure.
Cosa fa
| Sotto-attività | Descrizione |
|---|---|
inquadra-valutazione-rischio-chimico |
Inquadra definizioni (222), contenuti e criteri della valutazione ex art. 28 (223) e la deroga per rischio basso/irrilevante (224) |
inquadra-misure-emergenze-formazione |
Inquadra la gerarchia delle misure specifiche e le misurazioni (225), le disposizioni per incidenti/emergenze (226) e l'informazione/formazione (227) |
Punti chiave (verificati sul testo)
- Definizioni (art. 222): agente chimico pericoloso = classificato pericoloso secondo il CLP (Reg. CE 1272/2008) o con VLEP dell'Allegato XXXVIII; distinzione pericolo vs rischio.
- Valutazione (art. 223): dentro il DVR (art. 28); considera proprietà pericolose, schede di sicurezza REACH, esposizione, VLEP, effetto combinato; preventiva per attività nuove; aggiornata periodicamente.
- Misure generali (art. 224): eliminare/ridurre al minimo; deroga se rischio basso e irrilevante (non si applicano artt. 225, 226, 229, 230).
- Misure specifiche (art. 225): sostituzione, poi gerarchia (controlli tecnici → misure collettive → DPI → sorveglianza sanitaria); misurazioni (Allegato XLI) e VLEP; superamento del VLEP → cause rimosse e comunicazione all'organo di vigilanza.
- Emergenze (art. 226): procedure, esercitazioni, DPI, sistemi d'allarme, piano.
- Informazione/formazione (art. 227): dati della valutazione, schede di sicurezza, etichettatura di contenitori e condutture (Titolo V).
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo IX, Capo I, artt. 222-227 - testo
vigente su Normattiva (indice pinnato a
!vig=2026-07-17, codice 008G0104, idGruppo 41).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.
Limiti
- Non redige il DVR né la valutazione del rischio chimico; non esegue misurazioni né applica algoritmi di stima (es. modelli tipo MoVaRisCh).
- Non riproduce gli Allegati XXXVIII/XLI né i regolamenti CLP (1272/2008) e REACH (1907/2006).
- Non tratta i cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II), l'amianto (Capo III) né le atmosfere
esplosive (Titolo XI, skill
atex-luoghi-lavoro-dlgs81) se non nei richiami.
La skill è un supporto documentale: non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente o il chimico, né la lettura degli artt. 222-227 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi allegati.