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Valutazione del rischio chimico - agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/2008)

Inquadra la valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/2008 artt. 222-227): definizioni e VLEP (222), valutazione nel DVR ex art. 28 (223), misure generali con deroga rischio basso (224), misure specifiche con gerarchia e misurazioni (225), emergenze (226), formazione (227).

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo IX, Capo I, artt. 222-227: definizioni, valutazione dei rischi, misure generali e specifiche, emergenze, informazione e formazione
  • Rinvio (non riprodotti): Allegati XXXVIII (VLEP) e XLI (misurazioni) D.Lgs. 81/2008; Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e 1907/2006 (REACH); artt. 28 (DVR), 229-230 (sorveglianza sanitaria)
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rischio-chimicoagenti-chimici-pericolosidlgs-81-2008dvrsicurezza-lavoro

Valutazione del rischio chimico - agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/2008 artt. 222-227)

Quando usare questa skill

Usala quando un datore di lavoro, un RSPP o un tecnico della sicurezza deve inquadrare la valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi e le relative misure di prevenzione e protezione, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza), Titolo IX, Capo I, artt. 222-227:

  • definizioni e VLEP (art. 222);
  • valutazione dei rischi dentro il DVR ex art. 28 (art. 223);
  • misure generali e deroga per rischio basso/irrilevante (art. 224);
  • misure specifiche con sostituzione, gerarchia e misurazioni (art. 225);
  • incidenti/emergenze (art. 226) e informazione/formazione (art. 227).

Non è uno strumento che redige il DVR o la valutazione, né esegue misurazioni o applica algoritmi di stima del rischio: è un supporto documentale che inquadra obblighi, contenuti e gerarchia delle misure.

Cosa fa

Sotto-attività Descrizione
inquadra-valutazione-rischio-chimico Inquadra definizioni (222), contenuti e criteri della valutazione ex art. 28 (223) e la deroga per rischio basso/irrilevante (224)
inquadra-misure-emergenze-formazione Inquadra la gerarchia delle misure specifiche e le misurazioni (225), le disposizioni per incidenti/emergenze (226) e l'informazione/formazione (227)

Punti chiave (verificati sul testo)

  • Definizioni (art. 222): agente chimico pericoloso = classificato pericoloso secondo il CLP (Reg. CE 1272/2008) o con VLEP dell'Allegato XXXVIII; distinzione pericolo vs rischio.
  • Valutazione (art. 223): dentro il DVR (art. 28); considera proprietà pericolose, schede di sicurezza REACH, esposizione, VLEP, effetto combinato; preventiva per attività nuove; aggiornata periodicamente.
  • Misure generali (art. 224): eliminare/ridurre al minimo; deroga se rischio basso e irrilevante (non si applicano artt. 225, 226, 229, 230).
  • Misure specifiche (art. 225): sostituzione, poi gerarchia (controlli tecnici → misure collettive → DPI → sorveglianza sanitaria); misurazioni (Allegato XLI) e VLEP; superamento del VLEP → cause rimosse e comunicazione all'organo di vigilanza.
  • Emergenze (art. 226): procedure, esercitazioni, DPI, sistemi d'allarme, piano.
  • Informazione/formazione (art. 227): dati della valutazione, schede di sicurezza, etichettatura di contenitori e condutture (Titolo V).

Fonti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo IX, Capo I, artt. 222-227 - testo vigente su Normattiva (indice pinnato a !vig=2026-07-17, codice 008G0104, idGruppo 41).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.

Limiti

  • Non redige il DVR né la valutazione del rischio chimico; non esegue misurazioni né applica algoritmi di stima (es. modelli tipo MoVaRisCh).
  • Non riproduce gli Allegati XXXVIII/XLI né i regolamenti CLP (1272/2008) e REACH (1907/2006).
  • Non tratta i cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II), l'amianto (Capo III) né le atmosfere esplosive (Titolo XI, skill atex-luoghi-lavoro-dlgs81) se non nei richiami.

La skill è un supporto documentale: non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente o il chimico, né la lettura degli artt. 222-227 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi allegati.