Valutazione del rischio rumore sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e ancorarla al D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II (artt. 188-196):
- definizioni rilevanti - art. 188: pressione acustica di picco (ppeak), livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) e settimanale (LEX,w);
- collocare l'esposizione rispetto ai valori - art. 189: valori limite di esposizione (LEX 87 dB(A) / ppeak 140 dB(C)), valori superiori di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)), valori inferiori di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)), con la possibilita' di usare il livello settimanale;
- impostare i contenuti della valutazione del rischio e l'obbligo di misurazione quando possono essere superati i valori inferiori di azione, con documentazione nel DVR - art. 190;
- strutturare le misure di prevenzione e protezione, la segnaletica e la delimitazione delle aree oltre i valori superiori di azione - art. 192;
- definire la messa a disposizione (oltre i valori inferiori) e l'obbligo d'uso (dai valori superiori) dei DPI uditivi - art. 193;
- la sorveglianza sanitaria (obbligatoria oltre i valori superiori di azione; su richiesta oltre gli inferiori) - art. 196.
Non e' una skill di calcolo/misura: non determina i livelli di esposizione (LEX,8h), non redige il DVR-rumore ne' la relazione fonometrica e non sostituisce il tecnico competente in acustica, il medico competente o il datore di lavoro.
Cosa NON fa (limiti)
- Non misura ne' calcola i livelli di esposizione (LEX,8h, LEX,w, ppeak): le misurazioni ex art. 190 c. 2-4 spettano al tecnico con strumentazione idonea.
- Non redige il documento di valutazione del rischio rumore ne' la relazione fonometrica: fornisce lo schema di riferimento normativo.
- Non riproduce le norme tecniche (ISO 1999:1990, UNI) ne' le banche dati sul rumore richiamate (art. 190 c. 5-bis): sono citate.
- Non tratta gli altri agenti fisici del Titolo VIII (vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) ne' la valutazione generale ex art. 28.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
classifica-esposizione-valori |
Colloca un'esposizione rispetto ai valori inferiori/superiori di azione e al valore limite (art. 189) e individua i conseguenti obblighi (misurazione, misure, segnaletica, sorveglianza) |
imposta-misure-dpi-sorveglianza |
Struttura le misure di prevenzione (art. 192), la messa a disposizione/obbligo d'uso dei DPI uditivi (art. 193) e la sorveglianza sanitaria (art. 196) in funzione della fascia di esposizione |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo VIII, Capo II (Rumore) - artt. 188 (definizioni), 189 (valori limite e di azione), 190 (valutazione del rischio), 192 (misure), 193 (DPI uditivi), 196 (sorveglianza sanitaria).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-81-2008-rumore.md,
references/estratti/rischio-rumore-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la misura dei livelli di esposizione, la stesura del DVR-rumore e della relazione fonometrica, la scelta dei DPI uditivi e i giudizi di sorveglianza sanitaria restano in capo al datore di lavoro, al tecnico competente in acustica e al medico competente, con le norme tecniche applicabili. Non sostituisce il datore di lavoro, il tecnico competente in acustica ne' il medico competente, ne' la lettura degli artt. 188-196 del D.Lgs. 81/2008.