Rischio vibrazioni sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare la valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero) negli ambienti di lavoro e ancorarla al D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo III (artt. 200-205):
- definizioni - art. 200: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; esposizione giornaliera A(8) [m/s²];
- collocare l'esposizione rispetto ai valori - art. 201:
- mano-braccio: valore limite di esposizione 5 m/s² (su periodi brevi 20 m/s²) e valore d'azione 2,5 m/s²;
- corpo intero: valore limite 1,0 m/s² (su periodi brevi 1,5 m/s²) e valore d'azione 0,5 m/s²;
- impostare i contenuti della valutazione dei rischi e la valutazione/ misurazione con l'allegato XXXV (parti A e B) - art. 202;
- strutturare le misure di prevenzione e protezione e il programma oltre i valori d'azione, con l'obbligo di riportare l'esposizione sotto il valore limite se superato - art. 203;
- la sorveglianza sanitaria (oltre i valori d'azione o secondo il medico) - art. 204 - e le deroghe (navigazione marittima/aerea; esposizioni occasionali) - art. 205.
Non e' una skill di calcolo/misura: non determina i livelli di esposizione A(8), non redige il DVR-vibrazioni ne' la relazione tecnica e non sostituisce il tecnico competente, il medico competente o il datore di lavoro.
Cosa NON fa (limiti)
- Non misura ne' calcola i livelli di esposizione A(8) (mano-braccio / corpo intero): la valutazione/misurazione ex art. 202 e allegato XXXV spetta al tecnico con metodologia e strumentazione idonee.
- Non redige il documento di valutazione del rischio vibrazioni ne' la relazione tecnica: fornisce lo schema di riferimento normativo.
- Non riproduce l'allegato XXXV ne' le norme tecniche (UNI, ISO): sono citate.
- Non tratta gli altri agenti fisici del Titolo VIII (rumore - vedi
valutazione-rischio-rumore-dlgs81-, CEM, radiazioni ottiche) ne' la valutazione generale ex art. 28.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
classifica-esposizione-vibrazioni |
Colloca un'esposizione mano-braccio/corpo intero rispetto ai valori d'azione e limite (art. 201) e individua gli obblighi (valutazione/misura, misure, sorveglianza) |
imposta-misure-sorveglianza-deroghe |
Struttura le misure di prevenzione e il programma (art. 203), la sorveglianza sanitaria (art. 204) e verifica i presupposti delle deroghe (art. 205) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo VIII, Capo III (Vibrazioni) - artt. 200 (definizioni), 201 (valori limite e d'azione), 202 (valutazione dei rischi), 203 (misure), 204 (sorveglianza sanitaria), 205 (deroghe).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-81-2008-vibrazioni.md,
references/estratti/rischio-vibrazioni-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la misura dei livelli di esposizione, la stesura del DVR-vibrazioni e della relazione tecnica, la scelta delle misure/attrezzature e i giudizi di sorveglianza sanitaria restano in capo al datore di lavoro, al tecnico competente e al medico competente, con le norme tecniche applicabili e l'allegato XXXV. Non sostituisce il datore di lavoro, il tecnico competente ne' il medico competente, ne' la lettura degli artt. 200-205 del D.Lgs. 81/2008.