Catalogo
Sicurezza sul lavoro & cantierialphav0.1.0-alpha

Rischio vibrazioni sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Rischio vibrazioni meccaniche sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III): definizioni A(8) (art. 200), valori limite/azione mano-braccio 5/2,5 e corpo intero 1,0/0,5 m/s2 (art. 201), valutazione (art. 202), misure (art. 203), sorveglianza (art. 204), deroghe (art. 205).

Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 200-201 (definizioni, valori limite e d'azione delle vibrazioni)
  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 202, 203, 204, 205 (valutazione, misure, sorveglianza sanitaria, deroghe)
Tag
dlgs-81-2008sicurezza-lavororischio-vibrazioniagenti-fisicimano-bracciocorpo-intero

Rischio vibrazioni sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Quando usare questa skill

Usala quando devi inquadrare la valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero) negli ambienti di lavoro e ancorarla al D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo III (artt. 200-205):

  • definizioni - art. 200: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; esposizione giornaliera A(8) [m/s²];
  • collocare l'esposizione rispetto ai valori - art. 201:
    • mano-braccio: valore limite di esposizione 5 m/s² (su periodi brevi 20 m/s²) e valore d'azione 2,5 m/s²;
    • corpo intero: valore limite 1,0 m/s² (su periodi brevi 1,5 m/s²) e valore d'azione 0,5 m/s²;
  • impostare i contenuti della valutazione dei rischi e la valutazione/ misurazione con l'allegato XXXV (parti A e B) - art. 202;
  • strutturare le misure di prevenzione e protezione e il programma oltre i valori d'azione, con l'obbligo di riportare l'esposizione sotto il valore limite se superato - art. 203;
  • la sorveglianza sanitaria (oltre i valori d'azione o secondo il medico) - art. 204 - e le deroghe (navigazione marittima/aerea; esposizioni occasionali) - art. 205.

Non e' una skill di calcolo/misura: non determina i livelli di esposizione A(8), non redige il DVR-vibrazioni ne' la relazione tecnica e non sostituisce il tecnico competente, il medico competente o il datore di lavoro.

Cosa NON fa (limiti)

  • Non misura ne' calcola i livelli di esposizione A(8) (mano-braccio / corpo intero): la valutazione/misurazione ex art. 202 e allegato XXXV spetta al tecnico con metodologia e strumentazione idonee.
  • Non redige il documento di valutazione del rischio vibrazioni ne' la relazione tecnica: fornisce lo schema di riferimento normativo.
  • Non riproduce l'allegato XXXV ne' le norme tecniche (UNI, ISO): sono citate.
  • Non tratta gli altri agenti fisici del Titolo VIII (rumore - vedi valutazione-rischio-rumore-dlgs81 -, CEM, radiazioni ottiche) ne' la valutazione generale ex art. 28.

Sotto-attivita'

Task Descrizione
classifica-esposizione-vibrazioni Colloca un'esposizione mano-braccio/corpo intero rispetto ai valori d'azione e limite (art. 201) e individua gli obblighi (valutazione/misura, misure, sorveglianza)
imposta-misure-sorveglianza-deroghe Struttura le misure di prevenzione e il programma (art. 203), la sorveglianza sanitaria (art. 204) e verifica i presupposti delle deroghe (art. 205)

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo VIII, Capo III (Vibrazioni) - artt. 200 (definizioni), 201 (valori limite e d'azione), 202 (valutazione dei rischi), 203 (misure), 204 (sorveglianza sanitaria), 205 (deroghe).

Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-vibrazioni.md, references/estratti/rischio-vibrazioni-checklist.md.

Avvertenza

Skill di supporto documentale: la misura dei livelli di esposizione, la stesura del DVR-vibrazioni e della relazione tecnica, la scelta delle misure/attrezzature e i giudizi di sorveglianza sanitaria restano in capo al datore di lavoro, al tecnico competente e al medico competente, con le norme tecniche applicabili e l'allegato XXXV. Non sostituisce il datore di lavoro, il tecnico competente ne' il medico competente, ne' la lettura degli artt. 200-205 del D.Lgs. 81/2008.