Uso di videoterminali (VDT) - D.Lgs. 81/2008 Titolo VII (artt. 172-177)
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare gli obblighi in materia di uso di attrezzature munite di videoterminali (VDT) e ancorarli al D.Lgs. 81/2008, Titolo VII (artt. 172-177):
- campo di applicazione ed esclusioni - art. 172: si applica alle attivita' con uso di VDT, escluse guida di veicoli/macchine, sistemi a bordo di mezzi, sistemi a uso prioritario del pubblico, calcolatrici/registratori di cassa, videoscrittura senza schermo separato;
- definizioni - art. 173: videoterminale, posto di lavoro e in particolare il lavoratore (videoterminalista) = chi utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni (art. 175);
- obblighi del datore di lavoro - art. 174: analisi dei posti (rischi vista/occhi, postura/affaticamento fisico o mentale, ergonomia/igiene), misure appropriate e organizzazione dei posti secondo i requisiti minimi dell'allegato XXXIV;
- svolgimento quotidiano e pause - art. 175: diritto a interruzione; in assenza di contrattazione, pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa; non cumulabile a inizio/fine turno; la pausa e' parte dell'orario di lavoro;
- sorveglianza sanitaria - art. 176: ex art. 41, per rischi vista/occhi e muscolo-scheletrico; periodicita' biennale (idonei con prescrizioni/limitazioni o over 50) o quinquennale; dispositivi speciali di correzione visiva a carico del datore;
- informazione e formazione - art. 177.
Non e' una skill di calcolo/redazione: non redige il DVR-VDT, non riproduce l'allegato XXXIV e non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP o il medico competente.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige il documento di valutazione del rischio VDT ne' la relazione ergonomica.
- Non riproduce l'allegato XXXIV (requisiti minimi tecnici: schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile, ambiente, interfaccia): e' citato come rinvio.
- Non esprime giudizi di idoneita'/sorveglianza sanitaria (art. 41): sono del medico competente.
- Non valuta in concreto se un lavoratore superi le 20 ore settimanali (dato di fatto da verificare): fornisce la definizione.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-videoterminalista-obblighi |
Verifica l'applicabilita' del Titolo VII (art. 172), qualifica il lavoratore come videoterminalista (art. 173, 20 ore) e imposta gli obblighi del datore e le pause (artt. 174-175) |
imposta-sorveglianza-formazione |
Imposta la sorveglianza sanitaria (art. 176, rischi e periodicita') e l'informazione/formazione (art. 177) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) - artt. 172 (campo), 173 (definizioni), 174 (obblighi del datore), 175 (pause), 176 (sorveglianza sanitaria), 177 (informazione e formazione); Allegato XXXIV (rinvio).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-81-2008-vdt.md,
references/estratti/vdt-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la valutazione del rischio VDT, la stesura del DVR-VDT e della relazione ergonomica, l'organizzazione dei posti secondo l'allegato XXXIV e i giudizi di sorveglianza sanitaria restano in capo al datore di lavoro, all'RSPP e al medico competente. Non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP ne' il medico competente, ne' la lettura degli artt. 172-177 del D.Lgs. 81/2008.